Cassazione Penale, Sentenza n. 11283/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2021 per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contestava che il Tribunale non aveva verificato concretamente la persistenza delle esigenze cautelari né colmato le lacune già indicate dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento (in particolare: mancata valutazione del lungo periodo trascorso agli arresti domiciliari, dell'attività lavorativa svolta dal febbraio 2020 e della rilevanza della pronuncia di annullamento nel processo di merito). Sosteneva che il Tribunale si era limitato a richiamare le valutazioni originarie senza un esame attuale e concreto.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse effettivamente colmato le carenze motivazionali segnalate, fornendo una valutazione sull'attualità del pericolo di recidiva al momento dell'applicazione della misura sostitutiva (obbligo di dimora ai sensi dell'art. 307 c.1 c.p.p.). La Corte ha confermato che opera una presunzione di persistenza delle esigenze cautelari, specialmente quando è contestato un reato associativo (art. 416-bis), e che il tempo trascorso in carcere non è di per sé indice di dissociazione dal sodalizio senza elementi probatori della difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 307, comma 1, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per giustificare l'applicazione della misura sostitutiva dell'obbligo di dimora quando permangono esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto legittima l'applicazione dell'obbligo di dimora in luogo degli arresti domiciliari.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Il reato associativo (forma aperta) è stato ritenuto grave e rilevante ai fini della presunzione di persistenza delle esigenze cautelari: la qualificazione del reato alimenta la presunzione che le ragioni della custodia cautelare permangano.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiamando questa norma ha sottolineato l'esistenza di una presunzione relativa circa la persistenza delle esigenze cautelari dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti dalla difesa (es. prova di dissociazione).
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento che sostituisce una misura cautelare detentiva con una non detentiva (es. obbligo di dimora), il giudice deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari al momento della sostituzione: non è sufficiente richiamare le valutazioni originarie senza esame concreto.
- Esiste una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari quando sono contestati reati di particolare gravità (p.es. associazione di tipo mafioso, art. 416-bis); la difesa deve fornire elementi probatori specifici per confutarla (es. dimostrazioni di dissociazione, cambiamento di condotta, fonti di rischio cessate).
- Il tempo trascorso in custodia cautelare non costituisce automaticamente prova di dissociazione dal contesto criminoso; senza prove della difesa che attestino il cambiamento, quel periodo può essere considerato "neutro" rispetto alla valutazione del pericolo di reiterazione.
- Se la Cassazione ha annullato per carenze motivazionali, il giudice di rinvio deve colmare tali lacune con argomentazioni concrete e non limitarsi a ripetere le stesse considerazioni sussistenti nel provvedimento originario.
- In caso di rigetto del ricorso in materia cautelare, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni.
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