Cassazione Civile, Ordinanza n. 22836/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione in favore di enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana. L'ente appaltante aveva escluso dalla gara il raggruppamento guidato dalla concorrente poi resistente, ritenendo che la relazione tecnica non raggiungesse il punteggio minimo per l'elemento relativo a produzione e confezionamento dei pasti, perché un passaggio dell'offerta faceva riferimento a posate in plastica rigida imbustate e a bicchieri monouso, in contrasto con il capitolato che richiedeva posate in acciaio inox e bicchiere in vetro o plastica dura. Il TAR aveva respinto il ricorso dell'esclusa, ma il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello, annullando l'esclusione e l'aggiudicazione in favore della ricorrente, dichiarando inefficace la convenzione-quadro e ritenendo che il dato apparentemente discordante fosse un errore materiale chiaramente desumibile dal complesso dell'offerta; aveva inoltre richiamato la possibilità di un soccorso procedimentale per chiarire l'effettiva volontà dell'offerente. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., deducendo due motivi di giurisdizione: 1) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo, perché il Consiglio di Stato avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della commissione di gara nel ritenere non ambigua l'offerta; 2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, perché il Consiglio di Stato avrebbe creato un istituto non previsto dalla legge, il 'soccorso procedimentale', applicandolo in modo additivo rispetto all'art. 83 del d.lgs. 50/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il Consiglio di Stato si è mosso entro i limiti esterni della propria giurisdizione di legittimità, svolgendo attività interpretativa e valutativa consentita, senza sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali; inoltre, la lettura estensiva dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 non integra creazione normativa né eccesso di potere giurisdizionale, potendo al più configurare un errore di giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte resistente principale e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non per denunciare errori di merito o di giudizio
art. 110 c.p.a.
richiamato quale base del controllo di legittimità in cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo limitatamente ai motivi di giurisdizione
art. 362 c.p.c.
indicato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro delle valutazioni affidate alla commissione di gara
art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione ai presupposti di esclusione dalla gara
art. 95, commi 6 e 8, d.lgs. 50/2016
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo con riferimento al giudizio tecnico-discrezionale sull'offerta
art. 83 d.lgs. 50/2016
interpretato dal Consiglio di Stato in modo estensivo, quale base per un soccorso procedimentale volto a chiarire ambiguità dell'offerta tecnica ed economica
art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016
evocato dalla ricorrente come disposizione asseritamente incompatibile con l'istituto del soccorso procedimentale
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del divieto di introdurre istituti non previsti dal legislatore
art. 56, comma 3, Direttiva 2014/24/UE
citato dalla ricorrente come parametro euro-unitario asseritamente travalicato dalla sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni della propria giurisdizione, non quando compia interpretazioni o valutazioni dell'atto amministrativo, anche se contestate come erronee.
- Non integra invasione della sfera riservata all'amministrazione il sindacato del giudice amministrativo che accerti il vizio dell'atto impugnato mediante interpretazione del contenuto complessivo dell'offerta e individuazione di un errore materiale desumibile dal complesso documentale.
- La denuncia di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa richiede la creazione di una norma inesistente; non basta la lettura estensiva o l'individuazione di una lacuna normativa, che restano attività interpretative e possono semmai integrare un errore di giudizio.
- Nel settore degli appalti pubblici, il chiarimento dell'effettiva volontà dell'offerente può essere ammesso quando serve a superare ambiguità dell'offerta e a consentirne la corretta interpretazione, purché non si traduca in una indebita integrazione sostanziale dell'offerta stessa.
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