Cassazione Civile, Ordinanza n. 01708/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che chiedeva l'accertamento della comproprietà, per la quota di un terzo, della corte comune esistente intorno a un ex palazzo sito in Rofrano e, inoltre, l'accertamento di una servitù di passaggio costituita con atto notarile a carico di un fondo che egli assumeva gravato dal passaggio, a favore dell'androne del palazzo e di una determinata particella. Il convenuto si opponeva, sostenendo che l'eventuale servitù non gravasse sul fondo indicato dall'attore ma su altra particella di diverso proprietario. Il Tribunale rigettava la domanda di rivendicazione della comproprietà della corte ma accoglieva l'azione confessoria di servitù, ritenendo che il diritto di passaggio fosse stato costituito su un fondo specifico con atto notarile del 1965. La Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto logico interno, per asserita contraddizione sul consenso alla costituzione della servitù; 2) violazione delle norme sulle servitù, sostenendo che la Corte avesse affermato in modo incoerente la natura reale del diritto e che, invece, si trattasse di un diritto personale o comunque diverso da una servitù prediale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso travisamento della consulenza tecnica d'ufficio e degli atti di causa; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulle servitù, per avere la Corte escluso senza adeguata dimostrazione la natura personale del diritto di transito. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una diversa lettura del titolo costitutivo e delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati e inammissibili i motivi di ricorso, osservando che la sentenza di merito aveva compiuto un'interpretazione plausibile del titolo negoziale e aveva spiegato in modo sufficiente perché il diritto di passaggio dovesse qualificarsi come servitù prediale, con utilità obiettiva e reale per il fondo dominante e con correlativo peso sul fondo servente. La censura del ricorrente si risolveva in una diversa lettura del contratto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre escluso sia il vizio di motivazione apparente sia il travisamento delle prove, perché la valutazione delle risultanze istruttorie e della C.T.U. appartiene al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da tale vizio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza; la censura è respinta perché la motivazione non è apparente né irriducibilmente contraddittoria
art. 1027 c.c.
richiamato per la nozione di servitù prediale; la Corte ritiene che il diritto di passaggio presenti i requisiti di realità e inerenza al fondo
art. 1028 c.c.
richiamato in tema di contenuto e utilità della servitù; la Corte valorizza l'utilità obiettiva e reale del fondo dominante
art. 1058 c.c.
richiamato per la costituzione della servitù; la Corte reputa plausibile la costituzione del diritto reale con il titolo negoziale esaminato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge; la Corte rileva che esse sono in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e del contratto
art. 115 c.p.c.
invocato per preteso travisamento delle prove; la Corte ricorda che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito
art. 116 c.p.c.
invocato per pretesa erronea valutazione della C.T.U. e degli atti; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito ha motivato sul punto
art. 1321 c.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di contratto e autonomia negoziale; non emerge un'autonoma applicazione decisiva oltre la qualificazione del titolo costitutivo
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che occorre indicare specificamente i canoni violati e il modo della loro violazione
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto; la Corte sottolinea che non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando il giudice di merito offra un'interpretazione del titolo costitutivo del diritto reale coerente con il testo negoziale e non implausibile, in cassazione non è consentito sostituirvi una mera lettura alternativa del contratto.
- La denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale richiede l'indicazione specifica dei canoni interpretativi asseritamente violati e del punto in cui il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente invocare in astratto gli artt. 1362 e seguenti c.c.
- L'interpretazione della clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo se la soluzione accolta dal giudice di merito sia giuridicamente errata o manifestamente illogica; se sono possibili più letture plausibili, la scelta di una di esse non è sindacabile solo perché il ricorrente ne proponga un'altra.
- La valutazione delle prove, compresa la consulenza tecnica d'ufficio e i relativi chiarimenti, appartiene al giudice di merito e non può essere rinnovata in sede di legittimità mediante una diversa ricostruzione del fatto.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la decisione sia del tutto priva di motivazione o affetta da motivazione solo apparente o intrinsecamente incomprensibile; una motivazione che espliciti l'iter logico seguito dal giudice integra il minimo costituzionale ed è sottratta a censura per mera non condivisibilità.
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