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Sentenza

Sentenza n. 1037/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di € 1.500,00, oltre interessi. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse attivato la Carta o accreditato le somme dovute. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica, l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, o un dirigente delegato, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell’eventuale compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riconducibile all’esercizio di funzioni amministrative.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, per l’esecuzione di una sentenza di condanna, quando siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l’esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione le concrete modalità di esecuzione del giudicato, fissare un termine ultimativo e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta quando l’amministrazione non abbia adempiuto al giudicato, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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