Sentenza del 17/03/2021 n. 7533 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di avvisi di accertamento: per il 2004 l'Agenzia richiedeva maggior Iva basata su tre rilievi: a) errata qualificazione come non imponibili (anziché esenti) delle prestazioni di "giro turistico" nel Porto di Genova; b) errata fatturazione come non imponibile della cessione dell'unità "Gabbiano" (l'Ufficio la riteneva imponibile, non assimilabile a cessione all'esportazione); c) mancata regolarizzazione della fattura d'acquisto della motonave "(---)" ritenuta imponibile. Per il 2005 l'avviso conteneva recuperi ai fini IRPEF/IRAP derivanti dall'applicazione degli studi di settore e il disconoscimento dello status di "esportatore abituale" in ragione delle riclassificazioni operate sul 2004 (con incidenza sul plafond). La società ha impugnato entrambe le-sentenze di merito.
La decisione
Procedimento R.G. 1141/2014: ricorso della società rigettato; la Corte ha ritenuto che ai fini della non imponibilita' IVA delle cessioni di navi, oltre all'impiego commerciale, fosse necessario il requisito della "navigazione d'alto mare" (interpretazione uniformante recepita dalla Corte di giustizia 14/9/2006) e che le unità in causa non fossero strutturalmente idonee alla navigazione d'alto mare (anche per mancata iscrizione al registro internazionale), legittimando il recupero IVA contestato; la ricorrente è condannata alle spese. Procedimento R.G. 1146/2014: ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (poiché la decisione sul 2004 ha rimosso le ragioni della contestazione del 2005); spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva CEE 77/388 (Sesta Direttiva), art.15
Stabilisce l'esenzione per cessioni di beni destinati a navi "adibite alla navigazione d'alto mare"; la Corte di giustizia ha interpretato che il requisito della navigazione d'alto mare si applica a tutte le navi menzionate, inclusi gli impieghi commerciali
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.8-bis
Norma nazionale di attuazione che assimila certe cessioni di navi alle cessioni all'esportazione; deve essere interpretata conformemente alla direttiva UE e alla giurisprudenza comunitaria, includendo il requisito della "navigazione d'alto mare" anche nel testo previgente alla modifica del 2011
Sentenza Corte di Giustizia UE, cause riunite C-181/04, C-182/04, C-183/04
Ha chiarito che il criterio della "navigazione d'alto mare" si applica a tutte le tipologie di navi menzionate dall'art.15 Sesta Direttiva; la pronuncia è vincolante e applicabile anche a rapporti anteriori
Legge 15 dicembre 2011, n.217, art.8
modifica entrata in vigore 17/1/2012
Ha esplicitamente introdotto nella normativa interna il requisito della "navigazione in alto mare", recependo quanto già imposto dall'interpretazione comunitaria
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art.288
Richiamato nel ricorso per il principio di efficacia del diritto UE; la Corte nazionale ha ricordato che l'interpretazione della normativa comunitaria vincola i giudici nazionali
L. 11 febbraio 1971, n.50 (norme sulla navigazione da diporto)
Definisce l'ambito delle unita' da diporto e la navigazione da diporto (escluse dal regime di non imponibilita'); rilevanza pratica nella qualificazione delle unità oggetto
Massime di principio
- La disciplina nazionale in materia di IVA va interpretata in modo conforme alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria; le sentenze della Corte di Giustizia chiariscono la portata delle disposizioni sin dall'origine e vincolano i giudici nazionali.
- Per l'esenzione/assimilazione alla cessione all'esportazione delle cessioni di navi non e' sufficiente l'impiego in attivita' commerciale: è richiesto anche il requisito della "navigazione d'alto mare".
- La qualifica delle unità (nave commerciale vs unita' da diporto) dipende da criteri normativi e materiali: le imbarcazioni da diporto secondo la L. n.50/1971 sono escluse, e l'idoneità tecnica (dimensioni, iscrizione a registro internazionale, abilitazione alla navigazione oltre le 12 miglia) è decisiva per la non imponibilita'.
- Le pronunce comunitarie hanno efficacia retroattiva interpretativa: se la Corte di Giustizia chiarisce il significato di una disposizione, tale interpretazione si applica anche a rapporti anteriori alla sentenza.
- In presenza di ragionevole incertezza applicativa delle norme, le sanzioni possono essere non irrogate; tuttavia, il recupero dell'imposta è consentito se la qualificazione giuridica delle operazioni, interpretata correttamente alla luce del diritto UE, legittima l'accertamento.
- Se un avviso relativo a un anno successivo dipende in modo necessario da una valutazione già decisa in modo definitivo per l'anno precedente, la decisione sul primo atto può rendere inammissibile o privo di interesse il giudizio sul successivo.
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