Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un geometra aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a un incarico di predisposizione di una relazione di stima e di un progetto di divisione in tre quote equivalenti di un compendio immobiliare ereditario. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, e poi appello, anch'esso respinto. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2233 e 2697 c.c., dell'art. 48 della legge n. 144 del 1949, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo: mancanza di motivazione sulla metodologia di stima adottata (analitica o sommaria); errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale posto a carico dell'opponente la dimostrazione dell'incongruità del compenso; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'obbligo di motivazione; adesione acritica alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando la decisione di merito. Ha osservato che la doglianza sulla mancata esplicitazione del tipo di stima era priva di specificità perché non riportava il passaggio della relazione peritale censurata; ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo sufficiente. Ha poi chiarito che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva semplicemente rilevato che il professionista aveva dimostrato il proprio credito e che l'opponente non aveva allegato fatti modificativi o estintivi. Parimenti infondate sono state le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c., perché si risolvevano nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 48 della legge n. 144 del 1949, comma 7, e non del comma 5, in quanto la stima riguardava unità immobiliari distinte, sebbene omogenee. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
Richiamato come norma sulla determinazione del compenso del professionista; la Corte non ravvisa violazioni nella sua applicazione, ritenendo corretto il giudizio di congruità espresso dal merito.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice si limita a rilevare che la parte onerata ha provato il proprio diritto e che la controparte non ha allegato fatti modificativi o estintivi.
art. 48 L. 2 marzo 1949, n. 144
Il comma 5 non si applica quando la valutazione riguarda unità immobiliari distinte; in tal caso è corretto applicare il comma 7 con percentuali sui singoli valori stimati.
art. 112 c.p.c.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata accolta, poiché la decisione di merito è rimasta nei limiti della domanda e delle questioni trattate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi denunciabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta una motivazione sintetica o non condivisa, occorrendo una mancanza assoluta o motivazione apparente.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non se valuta diversamente le prove dedotte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento imposto dalla legge; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio prudente apprezzamento.
art. 111 Cost.
Richiamato in collegamento con il dovere di motivazione; nel caso concreto non è stato ravvisato un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata esaminata come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la conclusione sulla prova raggiunta.
- In sede di legittimità, le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si allega l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è consentito dedurre il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente, non la motivazione ritenuta insufficiente o non persuasiva.
- Quando il professionista documenta il proprio operato e il giudice di merito ritiene provata la congruità del compenso, la parte debitrice deve allegare e provare fatti modificativi o estintivi della pretesa, non limitarsi a contestazioni generiche sul quantum.
- La diversa scelta del metodo di stima e la quantificazione del compenso professionale, se sorrette da motivazione e da risultanze istruttorie, appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione come richiesta di nuova valutazione del fatto.
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