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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28668/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo dell'imbarcazione da diporto "NEW VOGUE", ritenuta strumentale alla confisca per evasione dell'IVA all'importazione connessa alla violazione del regime di ammissione temporanea. La società ricorrente contesta, con due distinti ricorsi, la legittimità del sequestro. Con il primo ricorso sostiene che il termine di diciotto mesi per l'appuramento del regime speciale non fosse decorso, perché sarebbe sufficiente, ai fini interruttivi, il mero superamento delle acque territoriali dell'Unione, senza necessità di approdo in un porto extra-UE; deduce inoltre che un precedente pagamento del tributo escluderebbe la confiscabilità del bene. Con il secondo ricorso afferma che l'IVA all'importazione non sarebbe, per la fattispecie, trattabile come diritto di confine nel senso rilevante per la confisca, che il rinvio dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 alle norme doganali sarebbe solo quoad poenam e non integrerebbe l'illecito doganale, e che in ogni caso la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2024 non potrebbe applicarsi retroattivamente ai fatti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla durata del regime di ammissione temporanea, affermando che il semplice passaggio oltre le acque territoriali non basta a interrompere il regime quando non vi sia effettiva riesportazione fuori dall'Unione né la volontà di compierla; nel caso concreto l'imbarcazione era rimasta sostanzialmente nel territorio unionale e la documentazione relativa a un approdo in Tunisia era falsa. Ha inoltre respinto la censura sulla confiscabilità, chiarendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025 esclude la confisca solo quando il debito tributario sia integralmente recuperato dallo Stato, mentre nel caso non risultava un definitivo soddisfacimento dell'obbligazione fiscale idoneo a precludere il sequestro finalizzato alla confisca. Ha infine osservato che il sequestro era disposto a fini di confisca e non per esigenze cautelari ordinarie ex art. 321, comma 1, c.p.p., sicché le doglianze sulla cessazione della permanenza non erano pertinenti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocato quale parametro per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche rilevanti

  • art. 324 c.p.p.

    base procedurale del riesame del sequestro preventivo

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato per distinguere il sequestro cautelare ordinario dal sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

  • art. 25-sexiesdecies, commi 1 e 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    illecito contestato alla persona giuridica ricorrente

  • artt. 1, 67, 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norme richiamate per la disciplina dell'IVA all'importazione e del rinvio alle disposizioni doganali

  • artt. 83 e 88, comma 2, lett. e) ed e-bis), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

    norme doganali richiamate nel capo d'imputazione e nella disciplina applicabile

  • artt. 292 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamati come antecedenti normativi della fattispecie doganale e sanzionatoria

  • art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato come base della confisca; la Corte lo collega al sequestro preventivo funzionale alla confisca

  • art. 94 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

    disposizione ora applicabile in tema di confisca/sequestro per l'illecito doganale

  • art. 215 Reg. (UE) 952/2013

    definisce quando il regime speciale di ammissione temporanea si considera appurato

  • art. 212 Reg. (UE) 2015/2446

    disciplina l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto in esenzione totale dal dazio all'importazione

  • art. 217 Reg. (UE) 952/2013

    fissa in diciotto mesi il termine di appuramento per le imbarcazioni

  • art. 141, paragrafo 1, lett. d), Reg. (UE) 2015/2446

    richiamato per la dichiarazione semplificata e per l'effetto del mero attraversamento della frontiera ai fini della riesportazione

  • art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato nella giurisprudenza citata per qualificare l'IVA all'importazione come diritto di confine

  • art. 36 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    richiamato nella giurisprudenza citata quale norma sul presupposto dell'obbligazione tributaria per le merci estere

  • art. 27, Allegato 1, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

    qualifica l'IVA all'importazione come diritto di confine e ne delimita i casi di esclusione

  • art. 70, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale; la Cassazione ne legge la decisione nel senso che impedisce la confisca solo se il debito è integralmente recuperato

  • art. 2 c.p.

    invocato dalla ricorrente per contestare la retroattività della disciplina sopravvenuta; non accolto nel senso prospettato

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo provvisorio di imputazione a titolo di concorso

  • art. 4-bis ord. pen.

    citato solo nel richiamo normativo della nuova disciplina, senza incidenza decisiva nella ratio

Massime di principio

  • Nel regime di ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto, il termine di appuramento decorre dall'ingresso nel territorio doganale dell'Unione e si interrompe solo con l'effettiva riesportazione fuori dall'Unione, o con un comportamento ad essa equiparabile dalla normativa unionale; la sola uscita momentanea dalle acque territoriali non è sufficiente se il bene continua sostanzialmente a permanere nel circuito unionale.
  • Ai fini della riesportazione, il mero attraversamento della frontiera doganale deve essere letto in funzione sostanziale: occorre una reale fuoriuscita dal territorio dell'Unione e non una semplice navigazione che superi il limite delle 12 miglia senza approdo extra-UE e senza volontà di esportare il bene.
  • L'IVA all'importazione va qualificata come diritto di confine e può legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando ne sia accertata l'evasione nel contesto delle violazioni doganali rilevanti.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 esclude la confisca solo se il debito tributario è integralmente recuperato dall'Erario; il semplice pagamento parziale o la mancata prova del definitivo incameramento delle somme non impediscono la misura ablativa.
  • Le doglianze sulla cessazione della permanenza del reato sono inconferenti quando il provvedimento impugnato non è fondato su esigenze cautelari ordinarie, ma sul sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria prevista dalla disciplina doganale.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpunazioniSequestro preventivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaNullità processuale

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