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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Comune di Taranto - S.U.A.P. del 18.1.2023, di diniego definitivo e comunicazione divieto prosecuzione della S.C.I.A. presentata il 3.11.2022 e della C.I.L.A. presentata il 13.11.2022; - della nota n.0040980/2023 del 23.2.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono presentata ex L. n.326/2003; - di tutti gli atti agli stessi presupposti e/o connessi, anche se non noti ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202300290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della SCIA e della CILA relative a lavori edilizi e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali che, da un lato, avevano negato definitivamente la realizzazione dei lavori oggetto di SCIA e CILA e, dall'altro, avevano comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di condono relativa a una parte dell'immobile. Pur avendo dichiarato di avere rinunciato alle pratiche edilizie e alla domanda di condono, hanno sostenuto di conservare interesse all'annullamento degli atti nella parte in cui il Comune aveva affermato che l'immobile era privo di titolo edilizio legittimante, richiamando il precedente diniego del 1963. Il motivo dedotto consisteva nell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni dell'amministrazione e perplessità dell'azione amministrativa, nonché nella violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942. Secondo i ricorrenti, nel 1963 la costruzione non necessitava di licenza edilizia perché il terreno era esterno all'abitato e alle zone di espansione previste dal piano generale allora vigente. Il Comune ha sostenuto, invece, che l'area era inclusa nel Piano regolatore del 1954 come zona agricola vincolata e che il regolamento edilizio comunale estendeva l'obbligo di preventiva autorizzazione a tutto il territorio investito dal Piano regolatore. A seguito di verificazione, è stato accertato che l'area era ricompresa negli elaborati del Piano regolatore del 1954 nella zona agricola vincolata, pur trovandosi fuori dalle zone residenziali e dal centro abitato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto decisivo che l'area fosse compresa nel Piano regolatore del 1954, in quanto individuata nella relativa planimetria come zona agricola vincolata. L'art. 1 del regolamento edilizio comunale imponeva la preventiva autorizzazione per le nuove costruzioni realizzate nel territorio comunale compreso nei limiti indicati dal regolamento, includendo espressamente il restante territorio investito dal Piano regolatore. Pertanto, anche se il fabbricato era distante dal centro abitato e dalle zone di espansione, la sua inclusione nel Piano regolatore rendeva necessario il titolo edilizio. Il giudice ha escluso che il regolamento comunale contrastasse con l'art. 31 della legge n. 1150/1942: tale disposizione fissava un limite minimo all'iniziativa edificatoria, senza impedire ai Comuni di introdurre, nell'esercizio del potere regolamentare, ulteriori restrizioni e di estendere l'obbligo del titolo edilizio alle aree interessate dal Piano regolatore. È stata inoltre valorizzata la circostanza che nel 1963 il Comune aveva già negato la licenza edilizia richiesta dalla dante causa della proprietaria, prescrivendo che i lavori non potessero iniziare senza il rilascio della regolare licenza, senza che tale provvedimento fosse stato impugnato o contestato. Il compenso del verificatore è stato posto a carico dei ricorrenti nella misura di 4.000 euro, oltre accessori se dovuti; per il resto, le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, l. 1150/1942

    chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati e ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune

    Nel testo vigente nel 1963, la disposizione fissava l'obbligo minimo di licenza edilizia per le costruzioni nei centri abitati e nelle zone di espansione previste dal piano regolatore, senza escludere che il Comune potesse estendere ulteriormente tale obbligo mediante regolamento.

  • art. 1 del Regolamento edilizio del Comune di Taranto

    Chiunque voglia eseguire nuove costruzioni, restauri o trasformazioni di fabbricati esistenti ... nel territorio del comune di Taranto, compreso nei limiti appresso indicati, deve portare preventiva autorizzazione, nei riguardi edili, delle Autorità Comunali

    La disposizione estendeva l'obbligo di preventiva autorizzazione al restante territorio comunale investito dal Piano regolatore, comprendendo quindi anche l'area classificata come zona agricola vincolata.

  • artt. 1 e 2 d.P.R. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione del compenso spettante al verificatore.

  • artt. 1 e 2 D.M. 30 maggio 2002

    Richiamati, insieme al d.P.R. n. 115/2002, per determinare la congruità del compenso del verificatore.

Massime di principio

  • Quando una disciplina statale stabilisce l'obbligo di licenza edilizia per le costruzioni nei centri abitati e nelle zone di espansione, essa costituisce un limite minimo all'iniziativa edificatoria e non impedisce al Comune di introdurre, mediante regolamento edilizio, ulteriori restrizioni coerenti con la pianificazione urbanistica.
  • Se un'area è compresa negli elaborati del piano regolatore, anche se classificata come zona agricola vincolata e distante dal centro abitato e dalle zone residenziali o di espansione, un regolamento edilizio che estenda l'obbligo di titolo edilizio a tutto il territorio investito dal piano rende necessaria la preventiva autorizzazione per le nuove costruzioni.
  • L'interpretazione di una disposizione regolamentare comunale non può privarla di effetto utile: ove il regolamento assoggetti all'autorizzazione il restante territorio investito dal piano regolatore, tale previsione deve essere applicata anche alle aree non residenziali incluse nella pianificazione.
  • Il precedente diniego di licenza edilizia non impugnato, relativo alla medesima costruzione, costituisce elemento rilevante per confermare che l'amministrazione aveva ritenuto necessario il titolo edilizio prima dell'inizio dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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