Sentenza del 06/12/2018 n. 31597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato d'ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, redditi non dichiarati da P.G., ritenuto socio occulto, dominus e amministratore di fatto della Fin. Part. s.p.a. Furono recuperati a tassazione utili extracontabili, sopravvenienze attive, partecipazioni per Lire 46.038.915.000 e altri ricavi per Lire 5.289.552.000. Il contribuente contestava la sufficienza della motivazione della sentenza regionale, l'uso delle presunzioni, l'assenza di prova della sua qualità di socio o dominus e dell'effettiva percezione degli utili, nonché la rilevanza della distribuzione degli utili solo dopo l'approvazione del bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato gli elementi fattuali disponibili, compresi i dati catastali, anche mediante presunzioni semplici o supersemplici consentite in caso di omessa dichiarazione. Ha inoltre escluso che il precedente giudicato relativo all'anno 1985 si estendesse automaticamente ai fatti variabili dell'anno 1986. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto in parte contro l'avviso di accertamento e perché denunciava l'omesso esame di argomentazioni giuridiche, non di fatti decisivi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la regola sulla distribuzione degli utili dopo l'approvazione del bilancio non si applica necessariamente agli utili extracontabili. P.G. è stato condannato a pagare Euro 8.000,00 di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione del reddito anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché la ricostruzione sia sorretta da elementi concretamente valutabili.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano il ricorso alle presunzioni. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione degli elementi indiziari utilizzati dall'Amministrazione e dal giudice tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
È stato richiamato dal contribuente con riferimento all'utilizzo delle presunzioni nell'accertamento del reddito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7 e 42
Il contribuente li ha invocati per contestare l'imputazione degli utili extracontabili; la Corte ha escluso che la loro percezione dovesse necessariamente seguire l'approvazione del bilancio, trattandosi di utili non contabilizzati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disposizioni di attuazione
La motivazione è apparente e determina nullità solo quando mancano del tutto le ragioni della decisione, quando sono incomprensibili o insanabilmente contraddittorie, oppure quando non consentono di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette integralmente la dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria dispone di poteri probatori più ampi e può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici o supersemplici; il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per contrastarle.
- La titolarità formale di beni, i movimenti finanziari, i rapporti societari e altri dati documentali possono costituire indizi idonei, soprattutto se valutati nel loro insieme, per imputare redditi non dichiarati.
- Un giudicato tributario relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente ai fatti variabili di un altro periodo, come la percezione degli utili o la capacità contributiva; occorre verificare autonomamente gli elementi dell'anno contestato.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia generica o insufficiente: occorre indicare una vera anomalia motivazionale oppure individuare uno specifico fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l'esame.
- Le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre contestazioni già rivolte contro l'avviso di accertamento o mere argomentazioni giuridiche.
- La regola civilistica secondo cui gli utili ordinari sono distribuibili dopo l'approvazione del bilancio non esclude, di per sé, l'imputazione fiscale di utili extracontabili riferiti all'anno accertato, se l'Amministrazione dimostra la loro formazione o disponibilità secondo un quadro presuntivo adeguato.
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