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Sentenza

Sentenza n. 14567/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 5360/2025, pubblicata l’8 maggio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 25306/2024.

Giustizia amministrativa202514988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, per l’importo complessivo di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5360/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico complessivo di 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento, sicché la pretesa della ricorrente è stata accolta anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non fossero più sindacabili in tale sede e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia amministrativa reiterata e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Il giudicato civile, la cui esecuzione è stata richiesta, ha riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico connesso alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato e regolarmente notificata all’amministrazione deve essere eseguita nei limiti e secondo il contenuto risultante dal titolo, senza che il giudice dell’ottemperanza possa rimettere in discussione i presupposti della pretesa ormai definitivamente accertata.
  • Quando il ricorrente allega l’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo risultante da un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un termine decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere riservata a un’eventuale successiva fase qualora l’amministrazione continui a non adempiere dopo la scadenza dei termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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