Sentenza n. 3008/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, prot. CDG – 0045873-I in data 20 gennaio 2026, trasmessa con le note ANAS prot. CDG – 0086124-U, prot. CDG – 086130-U in data 2 febbraio 2026, prot. CDG – 0086139-U in data 2 febbraio 2026; del dispositivo di approvazione della perizia di variante tecnica n. 132983 del 16 febbraio “che ha determinato, tra l’altro, l’apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie all’esecuzione dei lavori” non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ANAS di occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, delle aree di proprietà dei ricorrenti per la durata di un anno, con determinazione dell’indennità di occupazione, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
I proprietari hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza con cui ANAS aveva disposto l’occupazione temporanea delle loro aree ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, ai fini dell’esecuzione dei lavori, nonché il dispositivo di approvazione di una perizia di variante tecnica, nella parte in cui avrebbe determinato l’apposizione della pubblica utilità sulle maggiori aree necessarie ai lavori, e ogni atto presupposto o consequenziale. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. 356 del 20 marzo 2026.
La decisione
Il TAR, dopo avere accolto in via cautelare la domanda ai fini del riesame, ha preso atto che, alla camera di consiglio del 22 maggio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione in ragione degli accordi intervenuti con ANAS. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate, conformemente all’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base giuridica dell’ordinanza di occupazione temporanea delle aree private, non preordinata all’esproprio, adottata per consentire la corretta esecuzione dei lavori.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti erano state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, motivata da accordi sopravvenuti con l’amministrazione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse e le parti concordano sulla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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