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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige avente ad oggetto la “Procedura aperta per la fornitura quinquennale suddivisa in cinque lotti di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC06/2025”, limitatamente al Lotto 5 recante “Emocolture” CIG: B79106092D e in ogni caso: - della deliberazione del Direttore Generale n. 2025-590 del 1.7.2025 di “indizione di una procedura aperta suddivisa in cinque lotti per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC06/2025”, ivi compresi i relativi allegati anche rettificati; - di tutta la documentazione di gara, anche rettificata, relativa al Lotto 5 e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale, del Capitolato Tecnico, del Protocollo per la conduzione delle prove sulla campionatura, della Tabella per criteri e subcriteri allegato 1 inclusi i rispettivi allegati; - della deliberazione n. 2025-766 del 12.8.2025 con la quale è stata disposta la modifica/rettifica degli atti di gara; - ove di interesse, del Bando di gara – direttiva generale, regime ordinario n. 447455-2025; del Bando di gara – direttiva generale, regime ordinario, avviso di rettifica n. 482077-2025; del Bando di gara – direttiva generale, regime ordinario, avviso di rettifica n. 524189-2025; del Bando di gara – direttiva generale, regime ordinario, avviso di rettifica n. 533678-2025; del Bando di gara – direttiva generale, regime ordinario, avviso di rettifica n. 657650-2025; dell’Avviso relativo all’appalto aggiudicato – direttiva generale, regime ordinario n. 870342- 2025; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante; - della deliberazione del Direttore Generale n. 2025-1056 del 28.10.2025 recante la nomina della commissione; - di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara, ivi comprese le richieste di chiarimenti e/o soccorso istruttorio; - di tutti i verbali di gara, ivi compresi i rispettivi allegati, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 5: --verbale apertura buste A, prot. 0135139-BZ, dd. 24.10.2025; --verbale apertura buste B, prot. 0137377-BZ, dd. 29.10.2025; --verbale apertura campionatura, dd. 3.11.2025, prot. 0140503-BZ, dd. 6.11.2025; --verbale Commissione, prima seduta dd. 4.11.2025, prot. 0143927-BZ, dd. 13.11.2025; --verbale Commissione, seconda seduta 13.11.2025, prot. 0147471-BZ, dd. 20.11.2025; -- Commissione, terza seduta dd. 25.11.2025, prot. 0155746-BZ, dd.10.12.2025, con allegata tabella di valutazione; --verbale apertura buste C, dd. 15.12.2025, prot. 0158106-BZ, dd. 16.12.2025; - della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione; - della deliberazione del Direttore Generale n. 2025-1288 del 23.12.2025, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 5, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara; - della Comunicazione prot. 0161909 del 23.12.2025 del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi gli allegati; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato in relazione al Lotto n. 5; nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica, nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BD il 12.3.2026: - della richiesta di presa di posizione prot. n. 14651 del 3.2.2026 da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; - dell’eventuale conferma, implicita e o comunque non conosciuta, dell’aggiudicazione a BMX all’esito della nota del 5.2.2026; - di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige avente ad oggetto la “Procedura aperta per la fornitura quinquennale suddivisa in cinque lotti di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC062025”, limitatamente al Lotto 5 recante Emocolture CIG: B79106092D, già impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BD il 21.4.2026: - del provvedimento, con data e protocollo sconosciuto, con il quale l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha confermato l’aggiudicazione a seguito del riesame avviato con nota prot. 14651 del 3.2.2026 e all’esito della nota del 5.2.2026 di controdeduzioni della BMX; - del provvedimento, con data e protocollo sconosciuto, con il quale l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha autorizzato la sostituzione del prodotto offerto in sede di gara dalla BMX come da richiesta della stessa BMX del 31.3.2026; - della richiesta di chiarimenti e di riesame avviato con prot. n. 14651 del 3.2.2026 da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige avente ad oggetto la “Procedura aperta per la fornitura quinquennale suddivisa in cinque lotti di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige AC06/2025”, limitatamente al Lotto 5 recante Emocolture CIG: B79106092D, già impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BMX il 6.3.2026: - del provvedimento di aggiudicazione della fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi – Lotto 5 “Emocolture” (CIG B79106092D), nella parte in cui, approvando i verbali di gara, non ha disposto l’esclusione di BD dal predetto lotto; - dei verbali di gara, sempre nella parte in cui non hanno escluso BD; - del capitolato tecnico e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ove interpretato nel senso di rendere ammissibile l’offerta di BD.

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura aperta per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature, limitatamente al Lotto 5 “Emocolture”, inclusa l’aggiudicazione all’impresa controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammissione e l’aggiudicazione dell’impresa controinteressata, chiedendone l’esclusione e, in subordine, la rideterminazione dei punteggi tecnici. Ha dedotto, in particolare, che il supplemento di crescita offerto dall’aggiudicataria, costituito da sangue defibrinato di cavallo, fosse privo della necessaria marcatura CE-IVD e non fosse adeguatamente qualificato o giustificato sotto il profilo della disciplina sui dispositivi medico-diagnostici in vitro; ha inoltre contestato l’insufficienza del quantitativo di holder offerto. In via subordinata ha censurato diversi punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e il punteggio assegnato alla propria offerta. Con motivi aggiunti ha contestato i chiarimenti successivamente forniti dall’aggiudicataria, la cessazione della commercializzazione del prodotto originariamente offerto e la prospettata sostituzione dello stesso. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’inidoneità dell’offerta della ricorrente, perché il sistema offerto non sarebbe stato certificato per l’analisi di liquidi biologici diversi dal sangue, anch’essi compresi nell’oggetto della fornitura.

La decisione

Il Collegio ha esaminato il ricorso principale, ritenendolo fondato nel motivo relativo alla mancata dimostrazione della conformità del supplemento di crescita offerto dall’aggiudicataria ai requisiti CE-IVD richiesti a pena di esclusione dal capitolato tecnico. La documentazione di gara conteneva dichiarazioni contraddittorie: da un lato il prodotto era qualificato come non IVD e privo di marcatura CE; dall’altro era inserito tra i dispositivi medici o IVD, era associato a un codice indicato come UDI-DI ed era ricondotto alla precedente disciplina IVDD. I successivi chiarimenti non hanno risolto la contraddizione né dimostrato documentalmente che il prodotto fosse un dispositivo “legacy” ammesso al regime transitorio dell’art. 110 del Regolamento IVDR. È stata ritenuta insufficiente la sola interpretazione fornita dall’offerente, in assenza di una presa di posizione ufficiale del fabbricante e della documentazione attestante il rispetto delle condizioni del regime transitorio. La carenza del requisito essenziale ha imposto l’esclusione dell’aggiudicataria; gli ulteriori motivi e le questioni relative ai motivi aggiunti sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato poi accolto: anche l’offerta della ricorrente principale non dimostrava, mediante le necessarie certificazioni CE-IVD, l’idoneità del sistema offerto all’analisi di liquidi biologici diversi dal sangue, requisito minimo della gara. Il giudice ha quindi annullato gli atti di gara con cui entrambe le imprese erano state ammesse, nonché tutti gli atti successivi riguardanti tali concorrenti, inclusa l’aggiudicazione, determinando l’azzeramento dell’intera procedura. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3, punto 6, Capitolato tecnico

    reagenti con marcatura secondo i requisiti stabiliti dal Regolamento UE 2017/746 e successivi aggiornamenti in vigore al momento della presentazione dell’offerta; inoltre, deve essere indicato il codice UDI-DI

    La marcatura conforme al Regolamento IVDR e la relativa dimostrazione documentale costituivano requisiti essenziali della fornitura, prescritti a pena di esclusione.

  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), art. 2

    La disciplina riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli accessori destinati al loro funzionamento; la destinazione d’uso dichiarata dal fabbricante assume rilievo per stabilire l’ambito della conformità e delle garanzie del prodotto.

  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), art. 110

    Il regime transitorio consente, a determinate condizioni, la permanenza sul mercato di dispositivi certificati secondo la precedente direttiva; chi invoca tale regime deve dimostrare documentalmente lo status di dispositivo legacy e il rispetto delle condizioni previste.

  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), Allegato VI, parte C

    Il riferimento a un codice a barre o a un codice commerciale non dimostra di per sé l’esistenza di un UDI-DI conforme, né sostituisce la prova dello status regolatorio del dispositivo.

  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), Allegato VII

    La conformità regolatoria e la destinazione d’uso del dispositivo devono risultare dalla documentazione tecnica e regolatoria pertinente.

  • artt. 1 e 2 Capitolato tecnico

    L’oggetto della fornitura comprendeva la ricerca di batteri e miceti in campioni di sangue e in liquidi biologici diversi dal sangue; l’offerta doveva quindi essere certificata e idonea anche per le matrici non ematiche.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 70, 71, 79, 91, 100, 101, 107, 108 d.lgs. 36/2023

    Norme richiamate dalla ricorrente in materia di principi della contrattualistica pubblica, lex specialis, requisiti, valutazione e svolgimento della gara; la sentenza decide principalmente sulla violazione dei requisiti tecnici essenziali.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti, unitamente ai principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riguardo agli obblighi di motivazione e alla contestata insufficienza dell’istruttoria e dei chiarimenti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.

  • Corte di giustizia UE, causa C-333/18, sentenza 5 settembre 2019

    Nei giudizi di gara con ricorso principale e incidentale diretti alla reciproca esclusione, gli interessi delle parti sono in linea di principio equivalenti e il giudice deve esaminare il ricorso principale e, se accolto, anche quello incidentale.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive, a pena di esclusione, la marcatura CE-IVD conforme al Regolamento (UE) 2017/746 per un prodotto offerto in gara, il concorrente deve dimostrare documentalmente tale conformità al momento della presentazione dell’offerta; dichiarazioni contraddittorie o chiarimenti successivi non documentati non sono sufficienti.
  • La qualificazione di un dispositivo come “legacy” ai fini del regime transitorio dell’art. 110 del Regolamento (UE) 2017/746 deve essere provata mediante documentazione ufficiale del fabbricante e mediante la dimostrazione del rispetto delle condizioni regolatorie applicabili; la mera ricostruzione interpretativa dell’offerente non basta.
  • La destinazione d’uso dichiarata dal fabbricante delimita le prestazioni e le garanzie del dispositivo medico-diagnostico in vitro: l’impiego su matrici biologiche diverse da quelle certificate integra un uso non coperto dalla conformità dichiarata e non soddisfa un requisito di gara che richieda espressamente l’idoneità anche per tali matrici.
  • Nel giudizio di gara in cui ricorso principale e ricorso incidentale mirano alla reciproca esclusione, gli interessi strumentali delle parti sono equivalenti; il giudice deve esaminare il ricorso principale e, se lo accoglie, anche il ricorso incidentale, quando quest’ultimo può incidere sull’utilità conseguibile dal ricorrente.
  • L’accoglimento di censure di esclusione reciproca comporta l’annullamento degli atti di ammissione di entrambe le imprese e, per illegittimità derivata, degli atti successivi di gara riguardanti tali concorrenti, inclusa l’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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