Cassazione Penale, Sentenza n. 5970/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Verona che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato all'imputato la pena concordata di 11 mesi per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Il Procuratore generale deduce erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il possesso di un documento di identità estero con false generalità ma recante la fotografia del possessore dimostrerebbe la partecipazione dell'imputato alla contraffazione e quindi la configurabilità del reato più grave previsto dal secondo comma dell'art. 497-bis c.p. Chiede altresì che, per la sopravvenuta diversa qualificazione del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero (art. 521, comma 2 c.p.p.) o, in via subordinata, rinegoziare l'accordo sulla pena richiamando l'art. 521, comma 1 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza, la censura per errata qualificazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. sia ammessa solo quando l'errore risulti manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione, dalla succinta motivazione e dai motivi di ricorso. Nel caso concreto il Procuratore generale non ha fornito elementi specifici e univoci che collegassero il semplice possesso del documento alla fattispecie più grave prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis; la censura quindi era generica e non dimostrava l'errore manifesto richiesto dalla giurisprudenza. Per le stesse ragioni il motivo subordinato (richiesta di applicazione dell'art. 521 c.p.p.) è risultato infondato: non sussisteva errore di qualificazione tale da imporre la restituzione degli atti o la rinegoziazione dell'accordo. La Corte ha altresì osservato che le modalità della contraffazione avrebbero potuto sollevare questioni relative alla procedibilità ex art. 10 c.p., ma ciò non muta l'inammissibilità del ricorso così formulato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sull'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte verifica la corrispondenza fra fatti provati e quanto contestato dal PM sulla base del capo di imputazione e della succinta motivazione
art. 497-bis cod. pen.
Disciplina il possesso di documenti d'identità falsi: il primo comma riguarda il solo possesso, il secondo comma si riferisce a forme più gravi legate alla partecipazione alla contraffazione; la qualificazione al secondo comma richiede elementi probatori che colleghino il possessore alla falsificazione
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per errata qualificazione nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma la giurisprudenza limita tale possibilità ai soli casi di errore manifesto immediatamente evidente dal capo di imputazione, dalla motivazione e dal ricorso
art. 521, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Regola il potere/dovere del giudice di rettificare o integrare l'imputazione e, se necessario, restituire gli atti al PM quando sopravvengono fatti diversi; la Corte ha ritenuto non applicabili tali istituti nel caso in cui non emerga un'errore di qualificazione manifesto
art. 10 cod. pen.
Prevede condizioni di procedibilità che possono essere rilevanti per reati connessi a documenti esteri; la Corte ha osservato che le modalità della contraffazione potrebbero sollevare questioni relative a questa norma, ma non ha risolto il punto nel merito
Giurisprudenza citata (Sez. 5 n. 33145/2020; Sez. 2 n. 14377/2021; Corte Cost. 230/2022)
Principi consolidati secondo cui la rilevabilità di un'errata qualificazione in sede di cassazione è limitata ai casi di errore manifesto; il giudice ha ruolo terzo e non collaborativo con il PM nell'adeguare l'imputazione ai fatti provati
Massime di principio
- La censura in Cassazione per errata qualificazione in sentenze di patteggiamento è ammessa solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione, dalla succinta motivazione e dal ricorso; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- Per qualificare il possesso di un documento falso come reato più grave (es. partecipazione alla contraffazione) è necessario dimostrare elementi specifici che colleghino il possessore all'attività di falsificazione; la presenza della fotografia sull'atto non basta di per sé a provare la partecipazione
- Il giudice chiamato ad omologare un accordo ex art. 444 c.p.p. accerta la corrispondenza dei fatti ai capi di imputazione, ma non ha il compito di collaborare con il PM per modificare l'imputazione a fini applicativi
- Se emergono fatti nuovi o con connotati materiali diversi rispetto all'imputazione originaria, può essere valutata la restituzione degli atti al PM ex art. 521 c.p.p., ma ciò richiede un'effettiva e documentata discrepanza negli elementi essenziali del reato
- Prima di impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione, il ricorrente (in particolare il PM) deve indicare con precisione le modalità fattuali che giustificano la diversa qualificazione e dimostrare che l'errore è immediatamente rilevabile dal giudicato
- Questione di procedibilità (art. 10 c.p.) può incidere sulla configurabilità del reato relativo a documenti esteri: va esaminata con specificità prima di sostenere radicali riqualificazioni giuridiche
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