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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8285 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Fin Sea S.p.A. aveva chiesto di accertare la prescrizione del credito relativo al diritto annuale camerale per l'anno 1993, richiesto mediante cartella esattoriale notificata il 21 maggio 2001. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo prescritto il credito, applicando il termine quinquennale. La Camera di Commercio ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, da un lato, che il giudizio fosse un'opposizione all'esecuzione non soggetta alla sospensione feriale dei termini e, dall'altro, che la sanzione per il ritardato pagamento del diritto camerale non fosse soggetta al termine quinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio. Ha confermato che la controversia riguardava il merito della pretesa tributaria e non un'opposizione all'esecuzione, sicché si applicava la sospensione feriale dei termini. Ha inoltre confermato l'applicazione del termine quinquennale alla sanzione per il tardivo pagamento del diritto camerale, rilevando che il diritto principale era stato pagato il 12 dicembre 1995 e che la sanzione era stata contestata oltre il termine utile. La Camera di Commercio è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 510 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51

    Prevede, in caso di tardivo pagamento del diritto annuale camerale, il pagamento di una soprattassa.

    La soprattassa ha natura sostanzialmente sanzionatoria e anche risarcitoria, senza autonoma debenza di interessi.

  • L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

    Disciplina il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La giurisdizione tributaria riguarda i "tributi di ogni genere e specie".

    Le controversie relative al diritto annuale camerale appartengono alla giurisdizione tributaria, in virtù dell'estensione generale della giurisdizione alle entrate tributarie.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20

    La contestazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

    Per le sanzioni tributarie, salvo un diverso termine previsto dalla disciplina del singolo tributo, opera un termine quinquennale per la contestazione, ritenuto coerente con il termine applicabile all'obbligazione tributaria principale.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3

    La sospensione feriale dei termini si applica ai giudizi ordinari di cognizione e non è esclusa per il ricorso contro una cartella tributaria; l'eccezione prevista per l'opposizione all'esecuzione non è estensibile analogicamente.

  • Art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione riguarda la contestazione del diritto di procedere esecutivamente, ma non coincide necessariamente con il giudizio volto a contestare nel merito l'esistenza o la prescrizione del credito tributario.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma può individuare autonomamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, senza modificare la fattispecie dedotta.

Massime di principio

  • Le controversie riguardanti diritti annuali camerali e relative sanzioni hanno natura tributaria e devono essere trattate secondo le regole del processo tributario.
  • La contestazione del merito della pretesa contenuta in una cartella non equivale automaticamente a un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la qualificazione dipende dall'oggetto effettivo della domanda.
  • Per le sanzioni tributarie relative a violazioni connesse al diritto camerale, in assenza di un termine speciale, trova applicazione il termine quinquennale previsto dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie.
  • Il termine quinquennale decorre, in linea generale, dall'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, salvo specifiche regole applicabili al singolo tributo.
  • Il giudice può applicare d'ufficio la norma corretta e qualificare diversamente il rapporto giuridico, purché non alteri i fatti allegati né decida su una domanda diversa.
  • La sospensione feriale dei termini non opera per le opposizioni all'esecuzione in senso stretto, ma tale esclusione non si estende automaticamente alle controversie tributarie aventi a oggetto una cartella esattoriale.

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