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Ordinanza

Ordinanza n. 759/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - della Determina di aggiudicazione n. 201 del 24.12.2025 (Reg. Gen. 391), pubblicata il 30.12.2025, con la quale il Comune di Olevano sul Tusciano ha aggiudicato alla Althea s.r.l. il “Servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici” (CIG: B732861C14), ha disposto l'avvio anticipato del servizio ed ha reso noto di aver accolto le istanze di oscuramento di alcuni concorrenti, e della relativa nota di comunicazione; - della Nota prot. n. 13948 del 23.12.2025 di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla REM; - della Nota prot. n. 13389 del 9.12.2025, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla REM; - di tutti i Verbali di gara (n. 1 del 23.09.2025; n. 2 del 07.10.2025; n. 3 del 05.11.2025; n. 4 del 05.11.2025), nella parte in cui l'offerta di Althea S.r.l. è stata ammessa e/o non è stata esclusa e/o la cui offerta è stata oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio ed è stata considerata congrua; - della nota prot. n. 12344 del 11.11.2025 di richiesta giustificazioni alla Società Althea sull'offerta proposta; - dell'eventuale atto, allo stato non conosciuto, di valutazione della congruità dell'offerta da parte della CUC Sele Picentini o del Comune di Olevano sul Tusciano; - della nota prot. 14078 del 30.12.2025 recante comunicazione di aggiudicazione alla Althea e di intervenuta sottoscrizione del contratto; - del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis; - all'occorrenza, delle determine a contrarre, relative rettifiche ed approvazione atti nn. 172 del 11.12.2024, 10 del 22.01.2025, 37 del 26.03.2025, 68 del 07.05.2025, 504 del 04.06.2025; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti nonché per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente; nonché, ancora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 d.lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. - del silenzio sulla istanza di accesso formulata dal RTI REM - Noi Cooperativa Sociale per l'ostensione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria Althea s.r.l. e degli atti e documenti inerenti la verifica di congruità svolta nei confronti della stessa Althea s.r.l.; - della decisione di oscuramento dell'offerta della Althea contenuta nel provvedimento di aggiudicazione e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss l. 241/1990, 35 e 36 d.lgs. 36/2023 della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria Althea s.r.l. e degli atti e documenti inerenti la verifica di congruità svolta nei confronti della stessa Althea s.r.l.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio triennale di refezione scolastica, con accoglimento dell'istanza di oscuramento di parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, nonché silenzio sulle istanze di accesso e diniego di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di refezione scolastica, contestando l'ammissione e la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria, la verifica di anomalia, l'aggiudicazione e gli atti conseguenti, con domanda di annullamento, caducazione o inefficacia del contratto e subentro, oltre a riservare una domanda risarcitoria per equivalente. Con contestuale istanza ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l'ostensione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica, dei giustificativi della verifica di anomalia e della documentazione di comprova dei requisiti dell'aggiudicataria. Ha inoltre contestato l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica, ritenendo non motivata né verificabile la qualificazione delle informazioni come segreti tecnici e commerciali e deducendo l'esigenza difensiva di conoscere l'offerta per verificare la corretta attribuzione dei punteggi. La controinteressata ha eccepito la tardività o inammissibilità dell'istanza e la sua improcedibilità quanto alla documentazione già pubblicata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'istanza, ritenendo tempestiva la domanda proposta con il ricorso, poiché la decisione di accogliere le richieste di oscuramento era contenuta nel provvedimento di aggiudicazione. Ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla documentazione diversa dall'offerta tecnica, perché la documentazione amministrativa e l'offerta economica risultavano pubblicate e i giustificativi della verifica di anomalia erano comunque disponibili, essendo stati pubblicati o depositati in giudizio. Ha invece accolto la domanda concernente la piena ostensione dell'offerta tecnica. L'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di anticipare la conoscibilità delle offerte e di valutare specificamente le istanze di oscuramento, verificando la segnalazione, la motivazione e la prova del segreto tecnico o commerciale e bilanciando la riservatezza con la trasparenza e il diritto di difesa degli altri concorrenti. Nel caso concreto, le argomentazioni dell'aggiudicataria, riferite genericamente a politiche e strategie aziendali e a profili organizzativi, operativi, logistici e occupazionali, non dimostravano l'esistenza di informazioni segrete, dotate di valore economico in quanto tali e protette da misure adeguate. In un settore standardizzato come quello della refezione e ristorazione, la mera originalità dell'organizzazione dell'offerta o il suo adattamento alla gara non integrano, di per sé, un segreto tecnico o commerciale. Poiché la conoscenza dell'offerta era necessaria per verificare l'applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la correttezza dei punteggi, il TAR ha annullato in parte qua la decisione di oscuramento e dichiarato il diritto della ricorrente di accedere all'offerta tecnica dell'aggiudicataria entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    "assicura, nell'immediatezza dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, a tutti i concorrenti, la disponibilità dell'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario, dei verbali e degli atti di gara"

    La disposizione realizza la massima anticipazione della conoscibilità degli atti di gara e impone alla stazione appaltante di comunicare contestualmente le decisioni sulle istanze di oscuramento, verificando e motivando la sussistenza dei segreti tecnici o commerciali e bilanciandola con le esigenze di trasparenza e difesa.

  • art. 36, commi 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni sulle istanze di oscuramento sono soggette al rito speciale applicabile nel giudizio di accesso alle offerte di gara.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente la proposizione, nell'ambito del giudizio, dell'istanza relativa all'accesso agli atti di gara e la definizione della controversia con il rito previsto per l'accesso.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono il quadro generale del diritto di accesso documentale richiamato per l'ostensione della documentazione dell'aggiudicataria.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    "a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) aventi valore economico in quanto segrete; c) sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete"

    Un'informazione può essere qualificata come segreto tecnico o commerciale solo se è effettivamente non nota o non facilmente accessibile, possiede valore economico proprio in ragione della segretezza ed è protetta mediante misure ragionevolmente adeguate.

  • art. 99 d.lgs. 30/2005

    Completa il riferimento normativo alla tutela dei segreti commerciali richiamato dal giudice per definire l'ambito della riservatezza opponibile all'accesso.

Massime di principio

  • La decisione della stazione appaltante sull'oscuramento di parti delle offerte deve essere specifica e contestuale all'aggiudicazione; l'amministrazione deve verificare la segnalazione dell'operatore, la motivazione e la prova del segreto tecnico o commerciale, nonché bilanciare la riservatezza con la trasparenza e con il diritto di difesa degli altri concorrenti.
  • La qualificazione di un'informazione come segreto tecnico o commerciale richiede la dimostrazione cumulativa che essa non sia generalmente nota o facilmente accessibile nel settore, abbia valore economico in ragione della segretezza e sia protetta mediante misure ragionevolmente adeguate.
  • La mera indicazione di politiche aziendali, strategie organizzative, modalità operative, logistiche o occupazionali, così come il semplice adattamento dell'organizzazione dell'impresa alle esigenze della specifica gara, non dimostra di per sé l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale.
  • L'oscuramento non può estendersi indistintamente a informazioni riferite a tutti i criteri e sottocriteri di valutazione quando la loro conoscenza è necessaria al concorrente per verificare la corretta applicazione della lex specialis e l'attribuzione dei punteggi.
  • Nel settore dei servizi caratterizzati da elevata standardizzazione organizzativa e funzionale, la richiesta di oscuramento deve essere sostenuta da elementi particolarmente specifici e documentati relativi a innovazioni, studi o investimenti non noti agli operatori, economicamente sfruttabili in via esclusiva e protetti all'interno dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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