Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32873/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza su una ditta individuale operante nel commercio di autoveicoli e di successivi accertamenti bancari e contabili, l’Ufficio ha ipotizzato l’esistenza di una società di fatto, ritenuta coinvolta in una frode carosello e composta da tre soggetti, tra cui il resistente, indicato come socio al 33,3% e destinatario per trasparenza di una quota di reddito accertato in capo alla società. Il resistente ha impugnato il proprio avviso deducendo l’erroneità della ricostruzione dei ricavi, l’insussistenza della società di fatto e della propria qualità di socio, nonché l’assenza di elementi concreti di collegamento gestionale. La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo, perché il contribuente avrebbe contestato questioni inerenti all’avviso emesso verso la società e non il proprio; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata rilevazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; 3) violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. per non avere la CTR correttamente valutato le presunzioni sulla qualità di socio di fatto.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sulla configurabilità di una società di fatto e sulla conseguente imputazione per trasparenza del reddito ai soci richiedesse la partecipazione necessaria di tutti i soggetti interessati (società e soci). Poiché il giudizio di merito si è svolto senza integrazione del contraddittorio, l’intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado, indicato nella Corte di giustizia tributaria di primo grado, affinché il giudizio sia riassunto e celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Il primo e il terzo motivo restano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    ritenuto applicabile per imporre l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari aventi ad oggetto rapporti inscindibili tra società e soci.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare vizi processuali, in particolare omessa pronuncia e violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale sulla prova presuntiva e sull’onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’uso delle presunzioni per dimostrare la qualità di socio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla sussistenza del vincolo societario.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    richiamato per il meccanismo di imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    menzionato solo come possibile riunione dei giudizi, senza costituire ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi alla configurabilità di una società di fatto o di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza del reddito ai soci, l’accertamento ha natura unitaria e inscindibile: il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati coinvolge necessariamente società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti necessari quando il thema decidendum riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, e non singole posizioni debitorie autonome.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con necessità di cassazione e rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
  • Quando è contestata la stessa esistenza del soggetto collettivo o del vincolo societario, la questione non è personale del singolo destinatario dell’avviso, ma investe l’intero rapporto fiscale comune e impone il simultaneus processus.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.