Cassazione Penale, Sentenza n. 43251/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 c.p. Il motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione e violazione del principio del ne bis in idem cautelare (preclusione del giudicato cautelare): il difensore sosteneva che gli elementi posti a fondamento della nuova richiesta cautelare non erano nuovi, essendo trascrizioni di intercettazioni già presenti nel fascicolo, e quindi il nuovo provvedimento sarebbe una mera rivalutazione di elementi già conosciuti e preclusi dal giudicato cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare operi solo con riguardo agli elementi che siano già stati effettivamente esaminati e valutati dal giudice (G.I.P. o Tribunale del riesame). Nel caso concreto il Tribunale ha motivatamente constatato che alcune intercettazioni, pur presenti nel fascicolo del P.M., non erano state selezionate né indicate a supporto della precedente richiesta cautelare e quindi non erano state oggetto di valutazione del G.I.P. o del primo riesame: tale circostanza legittima la nuova richiesta cautelare e la valutazione successiva. Di conseguenza il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
Riferimento formale alla requisitoria redatta ai sensi di tale norma; non incide sul merito della questione sul giudicato cautelare.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti, indicata quale titolo di accusa a fondamento della misura cautelare.
codice penale, art. 416-bis.1
Richiamato in relazione allaccusa di tipo associativo a carattere mafioso; funzione descrittiva del capo di imputazione che ha giustificato la misura cautelare.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nel corpo della sentenza per affermare che le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare possono fondarsi anche su fatti preesistenti non conosciuti o non valutati precedentemente dal giudice.
Sez. U., n. 26 del 12/11/1993 (Galluccio)
Sez. U. n. 26/1993, dep. 27/01/1994, Galluccio
Principio di giurisprudenza secondo cui il giudicato cautelare determina una preclusione che impedisce il bis in idem cautelare, salvo sopravvenienza di fatti o cambiamento delle condizioni che giustificano la misura.
Sez. 6, n. 18199 del 27/04/2012 (Gerbino)
Conferma che la preclusione opera per impedire mera rivalutazione di materiale già compiutamente esaminato e sottolinea lobbligo di motivazione specifica sui nuovi elementi.
Sez. 2, Sent. n. 6459 del 14/02/2012 (D'Agostino)
Stabilisce che il giudice che adotta una nuova misura per gli stessi fatti deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti e il riesame deve spiegare perché non opera la preclusione.
Sez. 4, Sent. n. 37527 del 21/06/2017 (Sciacovelli)
Affermato che le richieste di revoca o sostituzione possono fondarsi anche su fatti preesistenti non conosciuti o non valutati dal giudice, principio applicato specularmente alla richiesta cautelare reiterata.
Massime di principio
- La preclusione derivante dal giudicato cautelare impedisce la mera rivalutazione di elementi già compiutamente esaminati dal giudice; l'effetto preclusivo opera solo sugli elementi già valutati.
- Il pubblico ministero può proporre una nuova richiesta cautelare anche basata su elementi già presenti nel fascicolo se tali elementi non erano stati selezionati o indicati nella precedente richiesta e quindi non erano stati oggetto di valutazione del G.I.P.; in tal caso essi possono essere considerati 'novità' ai fini della nuova valutazione.
- Il giudice che adotta una misura cautelare successiva per gli stessi fatti deve indicare specificamente quali siano i nuovi elementi indizianti e motivare perché la preclusione del precedente giudicato cautelare non osti allemissione della nuova misura.
- Analogamente, istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare possono fondarsi su fatti preesistenti se non precedentemente conosciuti o valutati dal giudice; la rilevanza della novità riguarda non solo lacquisizione cronologica ma anche la precedente selezione e valutazione del materiale probatorio.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe contestare non genericamente la novità degli elementi, ma dimostrare che gli specifici elementi posti a base della nuova richiesta erano già stati effettivamente esaminati e valutati nel precedente procedimento cautelare.
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