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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento recante protocollo Cat.A12/2024/Imm/pgn n. -OMISSIS- del 3 luglio 2025, con cui il Questore di Parma ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris sulla base di una sommaria delibazione. Il giudice ha valorizzato il fatto che la sussistenza dei legami familiari in Italia era stata soltanto affermata e non comprovata. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione del periculum in mora. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Parma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, la sussistenza di legami familiari nel territorio italiano, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno di tale allegazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del diniego impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'allegazione della sussistenza di legami familiari nel territorio nazionale, quando non sia accompagnata da alcuna prova, non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris necessario per ottenere la sospensione dell'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
  • La parte che invoca, ai fini cautelari, la rilevanza di legami familiari radicati nel territorio nazionale deve fornire elementi concreti idonei a comprovarne l'esistenza; in difetto, la relativa allegazione può essere disattesa per insufficienza probatoria già nella sommaria delibazione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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