Cassazione Penale, Sentenza n. 35733/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e la domanda di retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Il ricorrente contestava la mancata applicazione del principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166/2020) secondo cui la retrodatazione deve computare l'intera durata della custodia anche se relativa a fasi non omogenee, sostenendo che la retrodatazione era necessaria perché i fatti per cui era in custodia risultavano collegati (continuazione) con precedente episodio per il quale era già detenuto; denunciava violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione del Tribunale per il riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: pur richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla retrodatazione, il ricorrente non ha confutato in modo puntuale la motivata valutazione del Tribunale secondo cui i presupposti per la retrodatazione non risultavano desumibili dagli atti al tempo della prima ordinanza o del rinvio a giudizio. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; inoltre la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli)
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee"; "In tema di pluralità di misure cautelari ... la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora ... sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma 3
Il principio considerato di riferimento: la retrodatazione può computare custodie eterogenee ma è ammessa solo se ricorre una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica). La Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che non fosse decisivo perché il ricorrente non ha confutato la valutazione fattuale del Tribunale sulla non desumibilità ex ante dei presupposti.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare limitatamente ai casi di connessione qualificata tra procedimenti. La Corte ne applica i criteri in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 303 cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito interpretativo sulla disciplina della durata e retrodatazione delle misure cautelari; la Corte ha aderito a un orientamento interpretativo che richiede la desumibilità ex ante degli elementi che giustificano la retrodatazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale nella decisione del Tribunale per il riesame (menzionata fra gli atti processuali originari della vicenda).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commi 1 e 5
Norme sostanziali relative ai reati di cui era accusato il ricorrente (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti), con diverse qualificazioni in relazione agli episodi contestati.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: l'esistenza della contestazione associativa e la successiva assoluzione hanno inciso nel complesso probatorio, ma la Corte ha valutato che ciò non rende automaticamente desumibili ex ante i presupposti per la retrodatazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato e sugli effetti della sentenza di applicazione della pena: riferimento alla continuazione e alla pena complessiva già applicata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa ai fini dell'irrogazione delle spese e della sanzione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse l'assenza di colpa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di Cancelleria successivi al provvedimento.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare può computare periodi relativi a fasi eterogenee, ma è ammessa solo se sussiste una connessione qualificata tra le misure/procedimenti (art. 297, comma 3) e tale connessione era desumibile dagli atti al momento della prima decisione cautelare.
- Richiamare in astratto il principio delle Sezioni Unite non è sufficiente: il ricorrente deve confutare in modo specifico e documentato le valutazioni fattuali del giudice di merito (es. la non desumibilità ex ante degli elementi che giustificano la retrodatazione).
- Se una contestazione associativa emerge solo successivamente agli atti di indagine preliminare, l'assoluzione successiva non garantisce automaticamente la retrodatazione; conta se e quanto gli elementi di collegamento potevano essere dedotti al tempo delle prime misure.
- In sede di impugnazione, la mancanza di specificità e il mancato confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato espongono l'appello all'inammissibilità e a sanzioni economiche.
- Per aumentare le chance di ottenere la retrodatazione è necessario documentare con atti e riferimenti precisi come e quando i fatti collegati erano conoscibili o prevedibili dalle parti e dagli uffici giudiziari al momento delle prime misure cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →