Sentenza n. 370/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3905/2024, depositata e resa pubblica il 28.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20600/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 2.5.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3905/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica del valore nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione il 2 maggio 2025 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero provvedesse all'adempimento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di ulteriori sessanta giorni dall'insediamento. Ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione il riconoscimento o l'erogazione di una prestazione, ha valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e l'inerzia dell'Amministrazione per ordinare l'adempimento dell'obbligo riconosciuto dal giudice ordinario.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche dopo l'insediamento del commissario.
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