Cassazione Penale, Sentenza n. 48632/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova sulla velocità tenuta dal Guarino, anche per l'impossibilità di ricostruire la dinamica precisa a causa della distruzione del veicolo; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e della sua attualità al momento del sinistro, attestate solo da esame delle urine (mentre il campione ematico era inutilizzabile) e senza riscontri sintomatici; 3) vizio motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per argomentazione circolare e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ha confermato la ricostruzione della Corte d'Appello sulla responsabilità del Guarino per l'evento mortale (mancato rallentamento in prossimità di un incrocio, velocità molto superiore ai limiti, strada non illuminata) e ha escluso l'interruzione del nesso causale dovuta alla condotta dell'altro conducente. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'Appello ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art.589-bis comma 2 c.p. (guida in condizione di alterazione per stupefacenti) fondandosi solo sull'esame delle urine e sulla condotta di guida; la Cassazione ha ritenuto tale motivazione illogica e in contrasto con la giurisprudenza consolidata che richiede, oltre all'esito sulle urine, elementi di attualità (es. esame ematico o segni sintomatici specifici). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.589-bis comma 2 c.p. e rinviata alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. L'annullamento assorbe il terzo motivo (attenuanti generiche), la cui valutazione è rimessa al giudice di rinvio dopo la verifica dell'effettività del fatto.
Norme richiamate
Codice penale - art.589-bis
Art.589-bis comma 1 configura l'omicidio stradale; il comma 2 prevede la circostanza aggravante se il reato è commesso in stato di alterazione per stupefacenti. La Corte afferma che il riconoscimento dello stato di alterazione richiede prova dell'attualità (preferibilmente esame ematico o, in alternativa, segni sintomatici chiari), e che il solo esame delle urine non è di per sé sufficiente.
Codice della Strada - art.187
Norme sulla guida sotto l'effetto di sostanze e sulle relative sanzioni amministrative/penali; nel caso specifico la contravvenzione contestata è stata ritenuta assorbita nella fattispecie penale più grave (art.589-bis).
Giurisprudenza di legittimità (principio dell'affidamento)
Sez.4, n.5691 del 02/02/2016 (Tettamanti); Sez.4, n.27513 del 10/05/2017 (Mulas); Sez.4, n.7664 del 06/12/2017 (Bonfrisco)
Il principio dell'affidamento tempera la responsabilità penale personale: il conducente può fare affidamento sulla diligenza altrui salvo che la violazione altrui fosse concretamente prevedibile. Se la inosservanza dell'altro è prevedibile, il soggetto garante del rischio resta responsabile. La Corte applica questo principio per confermare la responsabilità del Guarino, essendosi egli posto in una situazione di rischio prevedibile e governabile con diligenza.
Massime di principio
- La prova della velocità e della responsabilità in incidenti stradali può essere fondata su ricostruzione motivata e su elementi indiziari anche quando il veicolo è distrutto, purché la motivazione del giudice sia logica e confronti le alternative probatorie.
- La mera positività dell'esame delle urine per sostanze stupefacenti non è sufficiente a provare lo stato di alterazione al momento della guida: è necessaria l'attualizzazione tramite esame ematico o documentazione di segni sintomatici specifici rilevati alla guida o al momento dell'accertamento.
- La condotta spericolata alla guida può costituire indizio utile ma, isolatamente, non è prova dell'alterazione da stupefacenti; il giudice deve esplicitare se e quali segni sintomatici siano stati riscontrati sul conducente.
- La responsabilità per l'evento può sussistere anche in presenza di colpa concorrente di altro conducente quando la condotta del soggetto è la ragione prevalente dell'evento e il rischio era prevedibile (principio dell'affidamento limitato dalla prevedibilità).
- Se un aggravante è annullata in sede di legittimità, le questioni accessorie (es. riconoscimento di attenuanti) possono essere assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio alla luce della nuova valutazione complessiva del fatto.
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