Ordinanza n. 783/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - degli atti della procedura di affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2, 3, 4 – CUP C89I26000520005 – CIG Lotto 1 - BB4D8109CD; CIG Lotto 2 - BB4D811AA0; CIG Lotto 3 - BB4D812B73; CIG Lotto 4 - BB4D813C46, e in particolare: - della determinazione dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026 – decisione a contrarre; - bando di gara OJ S 86/2026 05/05/2026; - disciplinare di gara; - Allegato 7 – Condizioni Minime di Qualità e Penali; - Allegato 12 – Linee Guida PEF e Matrice dei Rischi; - Allegato 13 – Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione con i relativi allegati; - Allegato 18 – Offerta economica; - schema di contratto di servizio; - Allegato E – Criteri di valutazione dei passeggeri paganti; - Allegato G – Sistema di Monitoraggio e Piano di Accesso al Dato; - relazione di affidamento; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale relativi ai lotti 1, 2, 3 e 4, inclusi la decisione a contrarre, il bando, il disciplinare, gli allegati tecnici ed economici e lo schema di contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale dell’Agenzia del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Sono state contestate, in particolare, alcune clausole del bando ritenute immediatamente escludenti, i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare, nonché le clausole relative alla formulazione dell’offerta economica. Il ricorrente ha prospettato l’impossibilità o l’estrema difficoltà di presentare un’offerta ammissibile e remunerativa, deducendo l’irragionevolezza, la sproporzione e il carattere discriminatorio dei requisiti e delle condizioni di gara. In sede cautelare ha inoltre invocato l’estrema gravità e urgenza della situazione. Il giudizio riguarda una procedura di affidamento di servizi di TPL, ma non contiene una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure non presentassero un’evidente fondatezza tale da giustificare misure favorevoli, anche in presenza dell’urgenza dedotta. Le clausole del bando contestate come immediatamente escludenti non sono apparse, a un primo esame, direttamente impeditive della partecipazione, poiché non ponevano le imprese nell’impossibilità di presentare un’offerta ammissibile. I requisiti di partecipazione non sono stati ritenuti prima facie irragionevoli, sproporzionati o discriminatori rispetto all’oggetto e all’importanza dell’affidamento, alla strutturazione del servizio scelta dall’Agenzia e all’assetto di gara definito dalla stazione appaltante; il Collegio ha inoltre richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali in materia. Quanto alle condizioni economiche, il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici idonei a dimostrare, oltre la normale alea contrattuale, una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa. È stato inoltre escluso il periculum in mora, considerato che il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 30 settembre 2026 e che l’Agenzia aveva dichiarato di essere prossima a prorogarlo di trenta giorni. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse alla prosecuzione della gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione nel merito sarà fissata nei termini di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata con la sommaria delibazione propria della fase cautelare e in relazione alla fondatezza delle censure e al periculum in mora.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito nei termini previsti per il rito relativo alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’adozione di una misura sospensiva richiede una valutazione sommaria delle censure e del periculum in mora; l’assenza di evidente fondatezza delle doglianze può giustificare il rigetto dell’istanza anche quando il ricorrente deduca estrema gravità e urgenza.
- Una clausola di gara è immediatamente escludente solo quando, già prima della presentazione dell’offerta, impedisca direttamente all’operatore economico di partecipare o di formulare un’offerta ammissibile; la mera difficoltà o onerosità della partecipazione non è sufficiente.
- I requisiti di partecipazione possono essere valutati, anche cautelarmente, in rapporto all’oggetto, all’importanza e alla strutturazione del servizio affidato; in assenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o discriminazione, le scelte della stazione appaltante sull’assetto della gara restano soggette ai limiti propri del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa e tecnica.
- La contestazione delle condizioni economiche di una gara richiede elementi concreti e specifici dai quali risulti, oltre la normale alea contrattuale, una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa.
- Il periculum in mora non è ravvisabile quando il termine per la presentazione delle offerte sia ancora sufficientemente lontano, soprattutto se l’amministrazione preannuncia un ulteriore differimento; nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura di gara.
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