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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05505/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. I motivi dedotti erano due: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p., per contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta dai giudici di merito; 2) violazione degli artt. 99 e 62-bis c.p., in relazione al trattamento della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché, in sostanza, mirava a una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione dell'art. 192 c.p.p.; il secondo perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sulla valutazione della prova non può essere veicolata come violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere aggirati in tal modo. Quanto alla censura su recidiva e attenuanti generiche, l'ha giudicata meramente riproduttiva di questioni già affrontate e respinte dal giudice di merito, senza specifico confronto con la motivazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    indicato quale base del reato di furto oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato come circostanza aggravante del furto contestato e confermato.

  • art. 99 c.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

  • art. 62-bis c.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alle attenuanti generiche negate o non riconosciute.

  • art. 192 c.p.p.

    non può essere utilizzato per censurare, in cassazione, l'omessa o erronea valutazione della prova quando la doglianza mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    delimita i motivi ammissibili in cassazione quanto ai vizi della motivazione e non consente di superare tali limiti invocando l'art. 192 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    posto a base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova o per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
  • I limiti di ammissibilità dei motivi fondati sul vizio di motivazione, fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere aggirati formalmente prospettando una violazione dell'art. 192 c.p.p.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione relativa a recidiva e attenuanti generiche, per essere scrutinabile in cassazione, deve misurarsi con le ragioni esposte dal giudice di merito e non può consistere in una mera reiterazione delle stesse doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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