Cassazione Civile, Ordinanza n. 16754/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative collegate all'assunzione e al licenziamento di un lavoratore, fondate su tre ordinanze ingiunzione della direzione provinciale del lavoro. In corso di causa, le ordinanze originarie risultavano annullate e sostituite da ulteriori ordinanze, a loro volta poi annullate; l'ente creditore aveva anche disposto lo sgravio e il discarico delle somme e la cessazione dell'azione esecutiva. Nonostante ciò, la corte d'appello aveva ritenuto legittima la cartella, affermando che l'originaria censura era fuor di bersaglio, che il credito poteva essere ceduto e che il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo incideva solo sul titolo esecutivo, non sul diritto sostanziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto ancora valida la cartella nonostante l'inesistenza dei titoli presupposti e l'avvenuto annullamento delle ordinanze; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle censure d'appello relative all'inesistenza del titolo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'annullamento delle ordinanze ingiunzione documentato in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originaria opposizione e annullando la cartella esattoriale impugnata. Ha inoltre condannato in solido il Ministero e l'agente della riscossione alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito deve essere esistente e intelligibile; la censura è fondata quando la decisione appaia apparente, perplessa o incomprensibile rispetto al reale oggetto del giudizio.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutte le domande e censure ritualmente dedotte; l'omessa considerazione di un motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se il titolo presupposto di una cartella esattoriale viene annullato con sentenza passata in giudicato, la cartella che su quel titolo si fonda deve essere sgravata o annullata per sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo.
- Il giudice dell'opposizione a cartella deve verificare la persistenza del titolo fondante al momento della decisione; non può ritenere valida la cartella quando gli atti presupposti siano stati annullati e il credito sia stato già oggetto di sgravio/discarico.
- La motivazione è apparente quando elude il punto decisivo della lite e non confronta le risultanze documentali decisive prodotte in causa.
- L'annullamento del titolo esecutivo presupposto rende priva di base la pretesa esecutiva e impone l'accoglimento dell'opposizione, senza necessità di ulteriori accertamenti se il fatto è documentalmente acquisito.
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