Cassazione Penale, Ordinanza n. 28980/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha confermato l'efficacia della sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale per il delitto contestato e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena per il delitto di cui all'art. 334 c.p., deducendo un unico motivo: il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, chiedeva che la Corte rilevasse una causa immediata di proscioglimento nonostante la definizione del giudizio con applicazione della pena. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, senza entrare nel merito della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena impugnata; il provvedimento di merito riguardava il delitto previsto da tale disposizione.
art. 129 c.p.p.
Il ricorso mirava a ottenere il proscioglimento immediato; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, quindi non esaminabile in sede di legittimità nel contesto dato.
Massime di principio
- Quando il ricorso investe una sentenza di applicazione della pena e deduce esclusivamente il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il motivo è inammissibile se non previsto o consentito dal modello processuale applicabile.
- La Corte di cassazione, in presenza di un ricorso inammissibile, non esamina nel merito la richiesta di proscioglimento immediato e applica le conseguenze sanzionatorie processuali, comprese spese e somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il consolidamento della decisione di merito impugnata, senza che sia rivalutata la fondatezza della responsabilità o la ricorrenza di cause di proscioglimento.
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