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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento n.-OMISSIS- notificato a mezzo PEC in data 15.05.2024, e del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2024, con i quali il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza per l’aggiornamento della posizione stipendiale presentata dal ricorrente ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della L. n. 539/1950 a seguito del riconoscimento, da parte della Corte dei Conti, della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal dipendente, in quanto “…la pronuncia della Corte dei Conti produce effetti tra le parti solo con riferimento al rapporto pensionistico privilegiato, e dunque ha effetto costitutivo relativamente al diritto al trattamento pensionistico e alla relativa misura, non producendo alcun effetto su altri procedimenti, anche se condividono il presupposto del riconoscimento della dipendenza…”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'aggiornamento della posizione stipendiale mediante attribuzione dello scatto per invalidità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo che la Corte dei conti aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di un'infermità ai soli fini della pensione privilegiata, e dopo l'ascrizione tabellare della patologia da parte della Commissione Medica Ospedaliera e l'aggiornamento del foglio matricolare, chiedeva l'adeguamento stipendiale previsto per l'invalidità di servizio. L'Amministrazione respingeva l'istanza ritenendo che la sentenza della Corte dei conti producesse effetti soltanto nel rapporto pensionistico privilegiato e non potesse sostituire gli accertamenti necessari per altri benefici, tra cui lo scatto stipendiale. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della l. n. 539/1950, oggi trasfusi negli artt. 1801, 1813 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010, nonché errore sui presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio fosse sufficiente anche se proveniente da un organo diverso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; 2) violazione dei principi di giustizia sostanziale e non discriminazione; 3) violazione dell'art. 97 Cost. e del buon andamento, per mancata valutazione sostanziale della posizione del dipendente. L'Amministrazione eccepiva inoltre l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, l'irricevibilità per tardività e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei benefici economici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni di rito per l'infondatezza nel merito. Ha ricostruito la disciplina dell'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, applicabile al personale dell'Arma dei Carabinieri tramite gli artt. 1813 e 2159, rilevando che lo scatto per invalidità di servizio presuppone due distinti accertamenti costitutivi: l'accertamento medico dell'infermità e della sua ascrivibilità tabellare da parte della Commissione Medica Ospedaliera e l'accertamento della dipendenza causale dal servizio da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell'ambito del procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001. La sentenza della Corte dei conti, pronunciata in un giudizio relativo esclusivamente alla pensione privilegiata e contenente l'espresso limite dell'efficacia dell'accertamento a tale finalità, non può produrre effetti costitutivi in procedimenti amministrativi distinti diretti all'attribuzione dello scatto stipendiale. Il giudice contabile non può quindi sostituire gli accertamenti riservati agli organi amministrativi competenti per il diverso beneficio. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo: i principi di giustizia sostanziale, non discriminazione e buon andamento non consentono all'Amministrazione di derogare alla disciplina legislativa o di adottare una condotta contra legem; il buon andamento è complementare al principio di legalità e deve essere perseguito entro i limiti fissati dalla legge. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1801 d.lgs. n. 66/2010

    Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

    Lo scatto stipendiale presuppone il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità dell'infermità a una categoria tabellare; tali elementi risultano da distinti accertamenti costitutivi degli organi competenti.

  • art. 1813 d.lgs. n. 66/2010

    Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori...

    La disciplina dell'art. 1801 è estesa alle categorie di personale indicate dalla disposizione.

  • art. 2159 d.lgs. n. 66/2010

    ...personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

    La disciplina dello scatto per invalidità di servizio si applica anche al personale dell'Arma dei Carabinieri.

  • art. 11 d.P.R. n. 461/2001

    Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

    La competenza ad accertare il nesso causale tra infermità e servizio spetta al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

  • art. 14 d.P.R. n. 461/2001

    L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato.

    Il provvedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è adottato sulla base del parere del Comitato, secondo il procedimento previsto dal regolamento.

  • art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66/2010

    Dal verbale debbono risultare ... la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa

    Alla Commissione Medica Ospedaliera spetta la valutazione dell'infermità e della sua ascrivibilità a una categoria tabellare.

  • art. 97 Cost.

    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

    Il buon andamento deve essere perseguito entro i limiti della legge e non può giustificare condotte amministrative contra legem.

  • art. 13 l. cost. n. 87/1953

Massime di principio

  • Il beneficio stipendiale per invalidità di servizio presuppone congiuntamente l'accertamento dell'infermità e della sua ascrivibilità a una categoria tabellare da parte della Commissione Medica Ospedaliera e l'accertamento della dipendenza causale dal servizio da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; si tratta di accertamenti costitutivi distinti, non surrogabili da un diverso organo giurisdizionale o amministrativo.
  • L'accertamento della dipendenza da causa di servizio compiuto dalla Corte dei conti nell'ambito di un giudizio concernente esclusivamente il diritto alla pensione privilegiata, ove la pronuncia ne circoscriva espressamente l'efficacia a tale rapporto, non produce effetti costitutivi nei distinti procedimenti amministrativi diretti all'attribuzione di ulteriori benefici, come lo scatto stipendiale per invalidità di servizio.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi tecnici competenti nell'accertamento costitutivo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; può soltanto sindacare la legittimità del diniego amministrativo nei limiti propri del controllo sulla discrezionalità tecnica.
  • I principi di giustizia sostanziale e buon andamento non consentono all'Amministrazione di derogare alla disciplina legislativa applicabile: il buon andamento, quale principio complementare alla legalità, deve essere perseguito entro i limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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