Sentenza n. 513/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 641/2024 emessa e pubblicata in data 02 Maggio 2024 dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sez. Lavoro, Dott. Matteo Marongiu all'esito del procedimento portante RG n. 1510/2023, notificata in data 01 Agosto 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente l'importo nominale di euro 500,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, alle medesime regole applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 1° agosto 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato al Ministero, che era passato in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma e non risultava avere adempiuto nelle more. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio sulla Carta elettronica del docente. Ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di azionare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e degli obblighi conformativi o di pagamento da essa derivanti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle somme riconosciute dal titolo esecutivo è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'amministrazione pubblica il riconoscimento di un beneficio o l'accredito di una somma, quando l'amministrazione rimanga inadempiente.
- Per le amministrazioni statali, l'azione esecutiva o di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme può essere proposta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'articolazione territoriale competente; quando il commissario è un dipendente dell'amministrazione, non gli spetta alcun compenso aggiuntivo.
- In caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati all'adempimento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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