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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della delibera G.R. Marche 19.9.2011 n. 1247 di nomina dei Direttori di Area vasta nell'ambito dell''organizzazione dell'ASUR Marche; 2. della delibera G.R. Marche 5.9.2011 n. 1197, con cui sono state individuate le sedi delle cinque Aree vaste; 3. della proposta del Direttore Generale dell'ASUR Marche, contenuta nella nota 19.9.2011 prot. n. 19757, di nomina dei Direttori di Area vasta; 4. della delibera G.R. 26.9.2011 n. 1294 di determinazione del compenso per i Direttori di Area vasta e approvazione dello schema di contratto; 5. di ogni atto presupposto, preordinato, preparatorio, connesso e conseguente, ivi comprese le delibere G.R. 1.12.203 n. 1683 e 21.12.2009 n. 2160, nella parte in cui inseriscono nell''elenco di cui all''art. 4, comma 6, L.R. 20.6.03 n. 13, rispettivamente, Stroppa Giovanni e Capalbo Maria; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all''istante dalle illegittimità consumate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 marzo 2012: 1. della determina del Direttore Generale dell’Asur Marche 14 dicembre 2011 n. 1112, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione aree ATL Aziendale; 2. della delibera della Giunta Regione Marche 9 gennaio 2012 n 2 di approvazione di tale determinazione. 3. di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa201101034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e aziendali relativi all’individuazione delle Aree vaste dell’ASUR Marche, alla nomina dei relativi direttori, alla determinazione dei compensi e all’approvazione del regolamento di organizzazione dell’area ATL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti di riorganizzazione dell’ASUR Marche e le nomine dei direttori delle cinque Aree vaste, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha dedotto, quanto al ricorso introduttivo, l’incompetenza della Giunta regionale nell’individuazione delle Aree vaste, sostenendo che la relativa competenza spettasse al direttore generale dell’ASUR mediante l’atto aziendale; l’irragionevolezza della delimitazione territoriale delle Aree vaste; la violazione delle regole di scelta dei direttori, assumendo la necessità di una preferenza per il personale interno; la natura politica delle nomine, in contrasto con la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa; l’assenza dei requisiti per l’inserimento di alcuni nominati nell’elenco previsto dalla normativa sanitaria; la mancata comparazione tra gli idonei e tra gli ex direttori di Zona; la genericità dei criteri di scelta; la preferenza accordata a medici anziché a dirigenti tecnici-amministrativi. Sono stati inoltre dedotti incompetenza, falso presupposto, travisamento, violazione dell’art. 97 Cost., illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione. Con un secondo motivo è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 13/2003 per asserita violazione degli artt. 97, 98 e 117 Cost., in relazione alla commistione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e alla posizione del direttore di Area vasta quale alter ego del direttore generale. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la determina del direttore generale dell’ASUR e la delibera regionale di approvazione del regolamento di organizzazione dell’area ATL, lamentando la cessazione automatica e generalizzata degli incarichi dirigenziali apicali, la riduzione degli incarichi conferibili al personale interno, il ricorso a contratti di diritto privato e la lesione delle proprie funzioni e prospettive professionali, deducendo anche violazione delle norme sull’organizzazione sanitaria, dell’art. 7 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato una precedente sentenza declinatoria della giurisdizione e rimesso la causa al TAR, riconoscendo la giurisdizione amministrativa sugli atti di organizzazione generale e sulle nomine dei direttori delle Aree vaste. Quanto alla delimitazione delle Aree vaste, il TAR ha ritenuto sussistente la competenza residuale della Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, in assenza di una diversa previsione legislativa, e non illogica la scelta di collocare le sedi nei capoluoghi di provincia, salvo quelli sede di aziende ospedaliere. Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato che una diversa articolazione territoriale avrebbe concretamente accresciuto le sue possibilità di nomina. La scelta dei direttori è stata qualificata come ampiamente discrezionale e riconducibile agli atti di alta amministrazione; non era quindi necessaria una comparazione tra tutti gli iscritti nell’elenco degli idonei. È stata respinta anche la tesi della necessaria priorità del personale interno, poiché la nomina dei direttori di Area vasta, assimilabile a quella dei direttori delle aziende sanitarie, segue una disciplina distinta da quella degli incarichi dirigenziali ordinari conferiti ai dipendenti pubblici. La censura relativa ai requisiti dei nominati è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non era direttore di una precedente Zona territoriale e la Giunta aveva limitato la scelta agli ex direttori di Zona con migliori risultati gestionali e maggiori garanzie di continuità. La questione relativa all’iscrizione nell’elenco degli idonei è stata inoltre ricondotta alla giurisdizione ordinaria. Sono state respinte le censure sulla natura politica delle nomine, sulla scelta prevalente di medici e sulla mancata comparazione, ritenendo non irragionevole la scelta in relazione alle funzioni complessive dei direttori di Area vasta. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata e comunque non necessaria, poiché la nomina è stata qualificata come atto di alta amministrazione, ponte tra indirizzo politico e attività amministrativa; il TAR ha anche rilevato l’abrogazione della legge regionale n. 13/2003 ad opera della legge regionale n. 19/2022. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha evidenziato che il regolamento di organizzazione dell’area ATL costituisce atto di gestione privatistica dell’azienda sanitaria, adottato dal direttore generale, e che gli atti di organizzazione delle aziende sanitarie, in ragione della loro natura imprenditoriale, rientrano nella giurisdizione ordinaria. In ogni caso, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancata allegazione di una lesione concreta e attuale della posizione del ricorrente o di un’utilità derivante dall’annullamento. Non è stato dimostrato che l’incarico del ricorrente fosse cessato o fosse stato peggiorato; le affermazioni contenute nella memoria di replica non potevano integrare la domanda originaria. È stata inoltre dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera regionale di approvazione, non essendo state formulate censure specifiche sull’attività regionale di controllo e vigilanza. In assenza di illegittimità degli atti, è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. j), Statuto della Regione Marche - legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1

    In assenza di una diversa previsione legislativa, fonda la competenza residuale della Giunta regionale all’individuazione delle sedi delle Aree vaste.

  • art. 4, comma 6, l.r. Marche n. 13/2003

    Individua l’elenco dei soggetti idonei alla nomina, mediante rinvio alla disciplina statale sui direttori delle aziende sanitarie.

  • art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992

    Disciplina l’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie; la controversia relativa all’iscrizione nell’elenco appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito la riassunzione del giudizio davanti al TAR dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    L’impugnazione della delibera regionale di approvazione è inammissibile in mancanza di motivi specifici riferiti all’attività regionale contestata.

  • art. 28, commi 1 e 2, lett. i), l.r. Marche n. 26/1996

    La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle Aziende USL e ospedaliere procedendo in particolare ad effettuare verifiche sulle attività svolte e sulla loro conformità con le norme in vigore e con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale

    La Regione esercita un controllo e una vigilanza sugli atti aziendali, ma le censure devono investire specificamente tale attività per rendere ammissibile l’impugnazione dell’atto regionale di approvazione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi aggiunti, senza che il giudice ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie possono precisare le domande, ma non integrare o modificare la domanda proposta con il ricorso o con i motivi aggiunti.

  • artt. 97, 98 e 117 Cost.

    Sono richiamati a fondamento della questione di costituzionalità, ritenuta non meritevole di accoglimento in relazione alla natura discrezionale e di alta amministrazione delle nomine.

Massime di principio

  • La competenza all’individuazione dell’articolazione territoriale di un’azienda sanitaria regionale spetta alla Giunta regionale quando la legge non attribuisca espressamente tale funzione a un organo aziendale e lo Statuto regionale preveda una competenza residuale dell’organo esecutivo.
  • La scelta dei direttori di articolazioni territoriali delle aziende sanitarie, quando assimilabile alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione; non richiede necessariamente una comparazione analitica tra tutti i soggetti iscritti nell’elenco degli idonei.
  • L’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria costituisce una questione distinta dalla successiva scelta discrezionale del nominando; le controversie sull’iscrizione nell’elenco appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Un candidato non può contestare la legittimità dei requisiti posseduti da altri nominati se, alla luce dei criteri selettivi concretamente adottati, non dimostra che l’eliminazione dei nominati gli avrebbe consentito di conseguire l’incarico o gli avrebbe procurato un’utilità concreta e attuale.
  • Gli atti di organizzazione delle aziende sanitarie, adottati nell’esercizio del potere privatistico di gestione coerente con la natura imprenditoriale dell’azienda, non sono atti di macro-organizzazione pubblicistica e rientrano nella giurisdizione ordinaria.
  • I motivi aggiunti devono indicare una lesione concreta e attuale della posizione del ricorrente e l’utilità derivante dall’annullamento; allegazioni generiche contenute nelle memorie successive, anche se riferite a un possibile demansionamento, non possono integrare o modificare la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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