Cassazione Civile, Ordinanza n. 25783/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società la deducibilità di costi relativi a un canone di locazione, ritenuto incongruo e sproporzionato, recuperandoli a tassazione. La commissione provinciale aveva respinto la pretesa erariale e la commissione regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non fondata la ripresa. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme in tema di accertamento fiscale, reddito d'impresa, presunzioni e onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato il materiale probatorio sulla congruità del canone; con il secondo ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, lamentando la mancata statuizione sulla quantificazione della pretesa fiscale. La società ha a sua volta proposto ricorso autonomo, censurando la declaratoria di inammissibilità del proprio appello incidentale per asserita genericità, sostenendo che l'appello fosse invece specifico e ammissibile ai sensi delle norme sul processo tributario e sull'appello civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale autonomo della società. Quanto al ricorso erariale, ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere una rivalutazione del merito della congruità del canone di locazione e della prova, operazione preclusa in cassazione; ha inoltre ricordato che nel processo tributario l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava sull'amministrazione e che i poteri officiosi del giudice hanno funzione integrativa e non sostitutiva. Quanto al ricorso della contribuente, ha rilevato che la doglianza sulla genericità dell'appello era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto integralmente il testo dell'atto di appello né indicato specificamente il suo contenuto; ha aggiunto che, in ogni caso, le censure si risolvevano in una richiesta di riesame del merito circa l'inerenza dei costi, anch'essa non scrutinabile in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sull'accertamento delle imposte sui redditi, ma la censura è stata ritenuta diretta a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione
art. 109 d.P.R. 917/1986
richiamato in tema di deducibilità dei costi e inerenza; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione, reputando inammissibile la doglianza
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e delle presunzioni spetta al giudice di merito
art. 2697 c.c.
nel processo tributario l'amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciare entro i limiti dei fatti dedotti dalle parti; la censura prospettata è stata considerata inidonea a superare il giudizio di merito
art. 277 c.p.c.
richiamato insieme al vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata accolta
art. 2 D.Lgs. 546/1992
richiamato nel motivo erariale in tema di processo tributario
art. 36 D.Lgs. 546/1992
richiamato nel motivo erariale in tema di contenuto della sentenza tributaria
art. 7 D.Lgs. 546/1992
attribuisce al giudice tributario poteri istruttori solo integrativi e non sostitutivi
art. 53 D.Lgs. 546/1992
la Corte richiama il principio di specificità dei motivi di appello nel processo tributario
art. 342 c.p.c.
richiamato quale parametro della necessaria specificità dei motivi di appello
art. 14 preleggi
richiamato dalla contribuente a sostegno dell'interpretazione delle norme sull'appello, ma senza accoglimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge richiamata nei motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale richiamata nel secondo motivo dell'Agenzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie: il giudizio di legittimità è limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.
- Nel processo tributario l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale grava sull'amministrazione finanziaria; i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione meramente integrativa e non possono sostituire l'iniziativa probatoria delle parti.
- L'appello, anche nel processo tributario, è inammissibile se i motivi non sono specifici e non censurano espressamente le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre difese già svolte in primo grado.
- Quando si deduce in cassazione l'omessa specificità dei motivi di appello, il ricorso deve rispettare l'onere di autosufficienza mediante trascrizione integrale o specifica indicazione del contenuto dell'atto di appello; un rinvio generico o un mero stralcio non sono sufficienti.
- La contestazione della congruità o dell'inerenza dei costi, se risolta dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
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