Sentenza del 27/12/2018 n. 33424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. S.p.A. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al pagamento di Euro 161.421,95 quale acconto TIA per l'anno 2009. La società sosteneva di produrre rifiuti speciali, anche pericolosi, smaltiti autonomamente e che, pertanto, la tariffa dovesse applicarsi soltanto alle superfici destinate a uffici, locali, servizi e mense, quantificate in 1.795,54 mq, escludendo le aree produttive. In Cassazione ha inoltre contestato la legittimità della delibera comunale istitutiva della TIA, la possibilità per Latina Ambiente di emettere l'accertamento e riscuotere la tariffa, nonché la motivazione della CTR sul sopralluogo e sulle superfici assoggettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la delibera comunale n. 44/2006, precisando che nel 2009 la TIA applicata era ancora la TIA 1, avente natura tributaria, e che la disciplina previgente continuava ad applicarsi in assenza del regolamento attuativo della TIA 2. La Corte ha inoltre riconosciuto che il Comune conserva la titolarità dell'imposizione, mentre il soggetto gestore può applicare, accertare e riscuotere la tariffa in base alla convenzione. Le censure sulle superfici, sul sopralluogo e sull'esclusione dei rifiuti speciali sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità, autosufficienza o per erronea individuazione del mezzo di impugnazione. M. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993
Disciplina la TARSU, precedente regime tributario per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio; la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
Ha introdotto la TIA 1. Il Comune determina i presupposti e l'importo della tariffa, mentre il gestore affidatario può occuparsi dell'applicazione, dell'accertamento e della riscossione.
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 238 e 264
La tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
L'art. 238 ha previsto la TIA 2 e la soppressione della TIA 1, ma, in assenza del regolamento attuativo e degli adempimenti necessari, le discipline vigenti, inclusa la TIA 1, hanno continuato ad applicarsi.
Legge n. 296/2006, commi 183 e 184
Ha esteso alla TIA 1 i criteri di determinazione della TARSU, confermando la continuità applicativa del regime precedente.
D.L. n. 208/2008, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla Legge n. 13/2009
Ove il regolamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia stato adottato (...) i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Consente ai Comuni, in assenza del regolamento ministeriale, di adottare la tariffa secondo la disciplina legislativa e regolamentare vigente.
D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 33
La natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.
La disposizione è stata ritenuta non autenticamente interpretativa per la TIA 1; per l'anno 2009 la tariffa conservava natura tributaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009
Ha affermato la natura tributaria della TIA 1, escludendo che costituisca un corrispettivo contrattuale per un servizio.
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare e riportare specificamente gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo della censura senza esaminare autonomamente i fascicoli.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore percettivo su un elemento probatorio risultante dagli atti deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, mediante revocazione e non attraverso un ordinario motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In assenza del regolamento attuativo della TIA 2, per gli anni anteriori al 2010 può continuare ad applicarsi la TIA 1 secondo la disciplina vigente; per il 2009 essa conserva natura tributaria.
- Il fatto che la tariffa abbia natura tributaria non impedisce al gestore privato del servizio di emettere avvisi, applicare la tariffa e procedere alla riscossione, se tali attività sono previste dalla convenzione con il Comune. Il potere impositivo e la determinazione dei criteri restano però in capo all'ente locale.
- La produzione di rifiuti speciali o pericolosi non comporta automaticamente l'esenzione di tutte le superfici industriali: occorre individuare e provare concretamente quali aree producano rifiuti esclusi e quali producano rifiuti urbani o assimilati.
- In Cassazione le contestazioni sulla superficie tassabile devono essere formulate con specifica indicazione delle norme violate, degli atti, dei documenti e dei passaggi processuali rilevanti; una contestazione generica o meramente fattuale rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Se la contestazione riguarda l'errata percezione di un documento o di una prova da parte del giudice, può essere necessario utilizzare il rimedio della revocazione anziché il ricorso per cassazione.
- La parte che deduce l'omessa pronuncia su motivi d'appello deve riportare integralmente il contenuto delle censure originarie, così da dimostrare che erano state tempestivamente proposte e che non si tratta di questioni nuove.
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