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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 2044 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - compensazione di imposte - accertamento maggiore differenza fra imposta dichiarata ed imposta effettivamente dovuta - sanzioni applicabili - criteri di ragionevolezza e proporzionalità - art. 59, t.u.a. - art. 13, d.lgs. n. 471/97 - duplicazione di sanzioni - non ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva assolto l'obbligo relativo alle accise mediante compensazione. Successivamente, l'Ufficio aveva accertato una maggiore differenza tra l'imposta dichiarata e quella effettivamente dovuta, rendendo il contribuente debitore nei confronti dell'Erario. La controversia riguardava l'applicabilità cumulativa della sanzione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995, per omessa, incompleta o inesatta dichiarazione e altre irregolarità documentali, e di quella prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, per omesso o tardivo versamento, anche parziale, delle imposte e per violazioni in materia di compensazione.

La decisione

È stata esclusa la cumulabilità delle due sanzioni. Quando il mancato pagamento deriva dall'accertamento dell'Ufficio di una maggiore imposta dovuta rispetto a quella dichiarata, la violazione è riconducibile all'inesatta dichiarazione e si applica esclusivamente la sanzione più grave prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995. L'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 riguarda invece le ipotesi di versamento tardivo o omesso successivo a una corretta dichiarazione, non il caso in cui l'obbligazione tributaria venga rideterminata dall'attività accertativa dell'Ufficio. L'applicazione congiunta sarebbe inoltre contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e determinerebbe una duplicazione sanzionatoria.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)

    Sanzione per omessa, incompleta o inesatta dichiarazione, irregolare registrazione o mancata presentazione di registri, documenti e bollette previste dalla legge.

    Si applica quando l'irregolarità deriva da una dichiarazione inesatta o incompleta accertata dall'Ufficio, anche se la maggiore imposta risultante rende il contribuente debitore.

  • Art. 13, d.lgs. n. 471/1997

    Sanzione per ritardati o omessi versamenti, anche parziali, delle imposte e per altre violazioni in materia di compensazione.

    La norma si applica alle ipotesi di versamento tardivo o omesso rispetto a un'imposta correttamente dichiarata, ma non al diverso caso in cui il debito venga determinato o incrementato dall'accertamento dell'Ufficio.

  • Principi di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina sanzionatoria

    Per una medesima condotta sostanziale non possono essere applicate cumulativamente sanzioni che producano una duplicazione punitiva sproporzionata.

  • Cassazione, sentenza n. 3569/2010

    Ha affermato che, nel caso di maggiore accisa accertata rispetto a quella dichiarata e compensata, deve applicarsi esclusivamente la sanzione più grave prevista dal Testo unico delle accise, con esclusione della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra inesatta dichiarazione e omesso o tardivo versamento: la prima riguarda la corretta determinazione dell'imposta, mentre il secondo presuppone normalmente un'imposta già correttamente dichiarata.
  • Se il debito tributario nasce o viene incrementato dall'accertamento dell'Ufficio, la violazione principale è quella dichiarativa e non quella di omesso versamento.
  • Quando più disposizioni sanzionatorie sembrano applicabili alla stessa condotta, deve evitarsi la duplicazione e deve essere applicata la sanzione più grave, secondo criteri di specialità, ragionevolezza e proporzionalità.
  • La compensazione non trasforma automaticamente ogni differenza accertata in un'omissione di versamento: è necessario verificare se la compensazione sia stata effettuata sulla base di una dichiarazione corretta oppure di una dichiarazione inesatta.
  • In casi analoghi è quindi essenziale individuare l'origine della violazione: se deriva da un errore nella dichiarazione, prevale la sanzione prevista dalla disciplina delle accise; se deriva da un mancato pagamento di un'imposta correttamente dichiarata, può trovare applicazione la sanzione per omesso o tardivo versamento.

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