Cassazione Civile, Ordinanza n. 17712/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un soggetto destinatario di cartelle esattoriali relative a crediti per contributi previdenziali e sanzioni. Il tribunale aveva accolto l’opposizione dichiarando prescritti i crediti; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo comunque maturata la prescrizione quinquennale in assenza di validi atti interruttivi, anche a voler ritenere valide le notifiche degli atti impositivi. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte territoriale considerato la sospensione del termine durante un periodo di amministrazione giudiziaria e per avere omesso l’esame di atti interruttivi prodotti; (2) violazione delle norme sulla prescrizione decennale e della disciplina della riscossione, sostenendo che l’irretrattabilità del credito per mancata impugnazione della cartella avrebbe trasformato il termine in decennale; (3) violazione delle norme sulle spese di lite e omesso esame, censurando la regolazione delle spese. Il resistente ha replicato con controricorso, mentre l’ente previdenziale si è limitato a conferire procura e l’altro ente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e dirimente il difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare della società concessionaria con riguardo alle statuizioni sulla prescrizione e, più in generale, sul merito della pretesa contributiva, poiché in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito spetta al solo ente impositore. La Corte ha anche chiarito che il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in cassazione e che nel caso concreto non operava un giudicato interno ostativo. Conseguentemente, non è stata esaminata nel merito la fondatezza delle doglianze sulla prescrizione né quella sulla regolazione delle spese. Le spese tra ricorrente e controricorrente sono state compensate per la sopravvenuta chiarezza del quadro giurisprudenziale; nulla è stato disposto nei rapporti con gli altri soggetti processuali. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prescrizione estintiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a contestare il merito della pretesa contributiva
art. 2935 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 2943 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di atti interruttivi, ma la questione non è stata scrutinata nel merito
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale
art. 2953 c.c.
richiamato dalla ricorrente per invocare la conversione del termine prescrizionale in decennale in ragione dell’irretrattabilità del credito
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina della riscossione dei crediti previdenziali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 97 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. in tema di spese
art. 81 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per affermare che non può essere fatto valere in nome proprio un diritto altrui, salvo i casi previsti dalla legge
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514
richiamata per il principio secondo cui, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Cass., S.U., 2019, n. 7925
richiamata per il principio sul mancato giudicato implicito sulla legittimazione quando la questione non sia stata sollevata dalle parti
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a crediti previdenziali riscossi tramite concessionario, il concessionario non è legittimato a impugnare le statuizioni che attengono al merito della pretesa contributiva, poiché la legittimazione a contraddire su tale profilo spetta al solo ente impositore.
- Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e non è precluso dalla sola decisione di merito, salvo che sia intervenuto un effettivo giudicato interno sulla relativa questione.
- Quando manca la legittimazione della parte ricorrente a contestare il merito del credito, restano assorbite le censure sulla prescrizione, sulla conversione del termine prescrizionale e sugli asseriti atti interruttivi.
- La regolazione delle spese può essere compensata in cassazione quando l’intervento chiarificatore della giurisprudenza sia sopravvenuto rispetto alla decisione impugnata; la declaratoria di inammissibilità comporta inoltre, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
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