Sentenza del 17/05/2019 n. 13353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza n. 39 del 16 novembre 2012 - 22 febbraio 2013 della sezione 7 della Commissione Tributaria Regionale di Genova. Nel corso del giudizio ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha attestato l'avvenuto pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato e ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata e del pagamento integrale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza riguarda soltanto le decisioni di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017
La procedura di definizione agevolata consente, al ricorrere dei presupposti e mediante il pagamento integrale delle somme dovute, la chiusura del contenzioso tributario pendente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica quando l'impugnazione è dichiarata infondata nel merito, inammissibile o improcedibile; non si applica invece quando il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata.
Cass. n. 25485 dell'8 marzo 2018
La disposizione sull'ulteriore contributo unificato presuppone una pronuncia di rigetto nel merito, di inammissibilità o di improcedibilità, e non una pronuncia di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e paga integralmente quanto dovuto, il giudizio tributario pendente può essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- È opportuno documentare nel processo sia l'adesione alla procedura sia il pagamento integrale; l'attestazione dell'amministrazione finanziaria costituisce un elemento probatorio rilevante.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, salvo diversa valutazione del giudice o specifiche disposizioni applicabili.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 non è automaticamente dovuto in caso di estinzione, perché non equivale a una dichiarazione di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3050 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 mag 2019Sentenza del 17/05/2019 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →