Cassazione Civile, Ordinanza n. 32149/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva rideterminato Ires, Irap e Iva di una società edilizia, recuperando a tassazione costi ritenuti non certi e non inerenti. In particolare, veniva contestata la deduzione di euro 376.750,00, iscritta come variazione in diminuzione di un imponibile fatturato nel 2003 a una committente, a seguito della contestazione di lavori asseritamente non eseguiti a regola d'arte presso il porto turistico di Badolato. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo provata la certezza e la competenza del costo sulla base della documentazione prodotta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il costo difettasse di prova certa nell'an e nel quantum, o comunque di certezza e competenza; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non aver considerato gli elementi addotti dall'Ufficio, tra cui l'incertezza della data del contratto, la comunicazione del Comune indirizzata alla sola committente, la mancanza di data certa dell'ordine di servizio e l'assenza di prova dell'obbligo risarcitorio della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse svolto una valutazione delle prove e non avesse invertito l'onere della prova; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare una pluralità di fatti decisivi e si era concentrata solo su un elemento, trascurando il complessivo quadro probatorio allegato dall'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale norma sulla deducibilità/correlazione dei costi, rispetto alla quale l'Ufficio lamentava l'erronea applicazione dei requisiti di certezza e competenza.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove offerte dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice di merito si limiti a valutare le prove contrapposte attribuendo maggiore attendibilità ad alcune piuttosto che ad altre; ricorre solo se la regola di riparto dell'onere probatorio viene applicata a favore della parte sbagliata.
- In tema di deducibilità dei costi, il giudice deve esaminare il complesso degli elementi di fatto e di prova allegati, non potendo limitarsi a confutare un solo profilo se gli altri fatti dedotti sono potenzialmente decisivi per la verifica dell'esistenza e della competenza del costo.
- L'omesso esame di fatti decisivi sussiste quando la motivazione non mostri consapevolezza del quadro probatorio complessivo, pur in presenza di elementi specificamente dedotti e discussi tra le parti.
- La certezza del costo ai fini fiscali deve essere valutata in relazione all'an, al quantum e alla competenza, sulla base della documentazione e del complessivo contesto fattuale, non su un singolo indice isolato.
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