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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38499/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, denunciando un unico vizio processuale: l'udienza di discussione era stata svolta con rito cartolare nonostante fosse stata tempestivamente avanzata dai difensori la richiesta di trattazione orale, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Dagli atti è emerso che la corte d'appello aveva disposto la trattazione cartolare ma, su richiesta difensiva, aveva annotato che "si procederà con rito orale" rinviando la discussione a data e ora precisa; nonostante ciò il processo venne trattato cartolarmente in un orario anticipato rispetto a quello fissato. La Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento cartolare, in presenza di tempestiva istanza di trattazione orale, integra una nullità generale per violazione del contraddittorio (tutela ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché proceda alla trattazione dell'appello con rito orale.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p.

    Norme penali sostanziali riferite al concorso di persone nel reato; nella vicenda sono il fondamento delle contestazioni materiali, ma la decisione della Cassazione si è risolta su questioni processuali e non sul merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla detenzione/traffico di stupefacenti contestata agli imputati; la Corte non ha riformato la valutazione sul merito ma ha annullato la sentenza per vizio procedurale impeditivo.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto violato tale principio per lo svolgimento cartolare nonostante la richiesta di udienza orale.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha fatto leva su tale tutela sovranazionale per motivare la nullità derivante dallo svolgimento non partecipato del giudizio.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede la nullità generale quando vi è violazione di norme che incidono sul contraddittorio; la Cassazione l'ha invocata per qualificare la nullità verificatasi nel corso del giudizio d'appello.

  • art. 180 c.p.p.

    Regola gli effetti della nullità generale; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che giustifica l'annullamento senza rinvio per il vizio procedurale rilevante.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; norma emergenziale richiamata per l'ambito procedurale durante il periodo di gestione pandemica, ma la Cassazione ha confermato che, anche nel vigore di discipline emergenziali, la tempestiva richiesta di trattazione orale deve essere rispettata.

Massime di principio

  • Se il difensore formula tempestivamente richiesta di trattazione orale in appello, il processo non può essere svolto con rito cartolare senza violare il diritto al contraddittorio.
  • Lo svolgimento cartolare non partecipato, in presenza di una richiesta formale e tempestiva di udienza orale, integra una nullità generale rilevabile in cassazione.
  • La nullità di questo tipo si inquadra negli artt. 178 e 180 c.p.p. e può comportare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione per la trattazione orale.
  • È essenziale che le istanze difensive siano annotate in modo chiaro nel verbale e che venga rispettato l'orario fissato per la discussione: l'anticipazione della chiamata dell'udienza può configurare un vizio procedurale rilevante.
  • Anche in regime di misure emergenziali (es. disposizioni per la pandemia) le garanzie del contraddittorio e dell'equo processo non possono essere sacrificate se è stata avanzata una richiesta tempestiva di trattazione orale.

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