Sentenza n. 12460/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale numero protocollo QI/98464/2024 del 15/05/2024 avente ad oggetto l’autorizzazione all’annullamento dell’atto unilaterale d’obbligo, rep. 67040 racc. 8949 del 23.02.1978;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di Roma Capitale che autorizzava l’annullamento di un atto unilaterale d’obbligo del 1978
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per l’annullamento la determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, avente a oggetto l’autorizzazione all’annullamento di un atto unilaterale d’obbligo stipulato nel 1978. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato una nota con cui hanno rappresentato l’intervenuta transazione con una delle società controinteressate e si sono impegnati a rinunciare al gravame.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando tale esito nel dispositivo come estinzione per improcedibilità. La dichiarazione relativa alla transazione e all’impegno a rinunciare non poteva produrre gli effetti propri della rinuncia al giudizio, poiché non era stata notificata alle controparti e non rispettava i requisiti formali dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la stessa dichiarazione costituiva un fatto e un comportamento univoco idoneo a dimostrare, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, c.p.a., il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito. Il giudice ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio quando sopravviene una causa di improcedibilità, quale il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio produce i propri effetti solo se resa secondo i requisiti formali prescritti, tra cui la notificazione alle altre parti costituite; in mancanza, non determina l’estinzione per rinuncia.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
il Giudice può ricavare argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa “dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti”
Anche una dichiarazione non idonea a integrare una rinuncia formale può costituire elemento univoco, insieme al comportamento processuale delle parti, per accertare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di avvisare le parti quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, come la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio non produce gli effetti estintivi propri della rinuncia quando mancano i requisiti formali e la notificazione alle altre parti previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
- Una dichiarazione di transazione e di intenzione di rinunciare, pur formalmente inidonea a determinare l’estinzione per rinuncia, può costituire un fatto univoco e un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, c.p.a.
- Quando il giudice intende dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deve previamente sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →