Sentenza n. 531/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dell''ordinanza contingibile e urgente n. 290 del 16.09.2022 adottata dal Sindaco di Bagno a Ripoli e avente ad oggetto «Ordinanza contingibile urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 – lesioni strutturali a solaio di copertura garage posto sotto sede stradale via di Villamagna interni 40-50, Loc. Candeli, Bagno a Ripoli - pericolo di cedimento», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bagno a Ripoli che imponeva la chiusura al traffico e la limitazione all'utenza pedonale di un tratto viario, il ripristino di un parapetto e il divieto di utilizzo del garage sottostante la carreggiata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, dell'art. 2 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 3 l. 241/1990, assumendo che il provvedimento fosse fondato sull'erroneo presupposto della natura privata del tratto finale di via di Villamagna. La ricorrente sosteneva che la strada fosse pubblica, in quanto classificata dal Comune come strada comunale di tipo F, ubicata all'interno del centro abitato, funzionale anche all'accesso a un luogo di culto e interesse culturale, oggetto in passato di interventi manutentivi comunali e caratterizzata da numerazione civica riferita a via di Villamagna. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle medesime disposizioni, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti di urgenza e contingibilità, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà. Il Comune, pur sollecitato da un'ordinanza istruttoria a documentare la natura pubblica o privata della strada e il relativo tracciato, non forniva elementi idonei a dimostrarne la natura privata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto persistente l'interesse alla decisione, non essendo stata prodotta l'ordinanza comunale n. 368/2022 asseritamente revocativa, in parte, dell'atto impugnato. Ha inoltre ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa: la controversia riguardava direttamente la legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente, mentre la questione sulla natura pubblica o privata della strada poteva essere conosciuta incidentalmente ai sensi dell'art. 8 c.p.a. Il primo motivo è stato accolto. Il giudice ha ritenuto operante la presunzione semplice di demanialità prevista dall'art. 22, comma 3, l. 2248/1865, All. F, in relazione alla classificazione comunale della strada e alla sua ubicazione nel centro abitato. Tale presunzione non era stata superata dal Comune, che non aveva dimostrato l'esistenza di convenzioni, consuetudini o altri elementi idonei a comprovare la natura privata del tratto viario. La mancata produzione degli elementi richiesti in sede istruttoria è stata valorizzata anche ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Ulteriori indizi confermavano la natura pubblica della strada: l'accesso a un luogo di culto e di interesse culturale, l'ubicazione nell'area abitata, la numerazione civica riferita a via di Villamagna e i precedenti interventi manutentivi comunali. Ne è derivata l'illegittimità dell'ordinanza, adottata sul presupposto erroneo che il tratto fosse una strada vicinale privata. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell'ordinanza e condanna del Comune al pagamento di 3.000 euro, oltre IVA e CAP, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti deve essere esercitato sulla base di presupposti corretti e non può fondarsi sull'erronea qualificazione privata di una strada avente natura pubblica.
art. 22, comma 3, l. 2248/1865, All. F
nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti
La disposizione esprime una presunzione semplice, o iuris tantum, di demanialità delle aree stradali ricomprese nell'ambito urbano; la presunzione può essere superata mediante la prova di consuetudini, convenzioni o altri elementi incompatibili con la proprietà pubblica.
art. 8 c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, quando ciò sia necessario per decidere la domanda rientrante nella propria giurisdizione, le questioni relative alla natura pubblica o privata di una strada.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, degli elementi istruttori nella sua disponibilità può essere valutata dal giudice ai fini della decisione e concorrere alla formazione del convincimento sulla natura pubblica della strada.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Anche quando l'annullamento non sia più utile per sopravvenienze, permane l'interesse alla decisione mediante accertamento dell'illegittimità dell'atto se il ricorrente manifesta l'intenzione di proporre domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente dipende dalla qualificazione pubblica o privata di una strada, il giudice amministrativo può accertare incidentalmente tale qualificazione ai sensi dell'art. 8 c.p.a., senza devolvere al giudice ordinario la controversia principale sull'ordinanza.
- La classificazione comunale della strada, la sua ubicazione all'interno del centro abitato, la destinazione a servire anche luoghi di culto o di interesse culturale, la numerazione civica e gli interventi manutentivi dell'amministrazione costituiscono elementi idonei a sostenere la natura pubblica del tratto viario.
- La presunzione semplice di demanialità prevista dall'art. 22, comma 3, l. 2248/1865, All. F, può essere superata soltanto mediante la prova di consuetudini, convenzioni o altri elementi incompatibili con la natura pubblica della strada; l'onere della prova contraria grava su chi intende escludere la demanialità.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione richiesta dal giudice e nella sua disponibilità, volta a dimostrare la natura privata e il tracciato della strada, può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. e concorrere al mancato superamento della presunzione di demanialità.
- Un'ordinanza contingibile e urgente è illegittima quando sia adottata sulla base dell'erroneo presupposto fattuale e giuridico che una strada sia privata, se tale qualificazione incide sull'individuazione dei destinatari degli obblighi e sull'esercizio del potere sindacale.
- L'interesse all'impugnazione può permanere, anche in presenza di una possibile revoca o sostituzione dell'atto, quando tale sopravvenienza non sia provata in giudizio o quando il ricorrente abbia manifestato l'intenzione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'atto.
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