Sentenza n. 2326/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n.120/2025, pubblicata in data 1°.4.2025, emessa dal Tribunale di Varese - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Varese, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025 e il Ministero era stato condannato a metterla a sua disposizione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, che non aveva accreditato sulla carta docente l’importo complessivo di 500 euro. Il ricorso è stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era stato rispettato e che l’inadempimento dell’amministrazione risultava adeguatamente documentato e non contestato. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, a istanza di parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni dall’investitura da parte della creditrice. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza deve essere rispettato; nel caso concreto il termine è stato ritenuto osservato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, avuto riguardo al tempo trascorso e all’entità delle somme pretese, sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale amministrativo o ordinario sia passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione sia decorso e l’inadempimento risulti adeguatamente documentato.
- Quando l’amministrazione non contesta il mancato adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine specifico e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione al tempo trascorso e all’entità dell’obbligazione, risulti manifestamente iniqua.
- Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l’attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
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