Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16045/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano formulate in fatto e, in ogni caso, riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello con argomenti giuridici corretti; il ricorrente non ha sviluppato una critica specifica a tali argomentazioni. È seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione della sussistenza del fatto contestato e delle prove acquisite. Ha inoltre chiesto, tramite memoria difensiva, la trattazione orale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 186 c. strad.

    Il riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza implica l'applicazione della norma incriminatrice della circolazione stradale; dalla sentenza emerge solo il dato della contestazione del fatto aggravato dall'orario notturno, senza ulteriori approfondimenti normativi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove, senza denunciare specifici errori di diritto o motivazionali nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre questioni già esaminate e confutate dal giudice di appello, se il ricorrente non confronta in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata.
  • La mera allegazione di un'erronea valutazione della sussistenza del fatto o delle prove non basta a fondare il ricorso in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito risulti logicamente e giuridicamente congrua.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.