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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17264/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la contestazione di partecipazione a una associazione di tipo mafioso (capo n.1) e reati connessi (capi n.2 e n.3). L'ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'esistenza di un sodalizio unitario, composto da soggetti riconducibili alle mafie storiche (Cosa Nostra, 'ndrangheta, camorra) ma autonomo rispetto a queste, con finalità di profitto comune, gestione di società (es. costituzione della GFE srls), contributi economici comuni, una "cassa" per il sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, impiego di metodi intimidatori (anche tramite la "fama criminale" degli affiliati), estorsioni, traffico di stupefacenti e uso di violenza e minacce in diverse operazioni. Pace contestava in cassazione la sussistenza dei gravi indizi per il reato di associazione mafiosa, la ricostruzione del suo contributo causale al sodalizio, la valutazione delle intercettazioni come elementi indizianti e la qualificazione della finalità di agevolazione mafiosa per i capi n.2 e n.3.

La decisione

Il Tribunale del riesame ha accolto l'appello del P.M. in ordine al capo n.1, ritenendo sussistenti gravi indizi di associazione mafiosa e l'aggravante della finalità di agevolazione del gruppo mafioso; ha inoltre ravvisato esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza Pace Domenico ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di legittimità ha respinto il ricorso: ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale del riesame (motivazione "rafforzata" rispetto all'ordinanza del G.I.P.), valutando unitariamente intercettazioni, incontri, apporto economico, cassa comune, uso del metodo mafioso e la percezione di assoggettamento nel territorio. In particolare, la Corte ha giudicato infondati i motivi principali relativi all'assenza di affectio societatis e all'irrilevanza delle captazioni e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi che miravano a rinnovate valutazioni probatorie. Quindi il ricorso è stato dichiarato infondato o inammissibile e l'ordinanza impugnata è confermata; risultato pratico: esito favorevole al P.M. e permanenza delle misure/accertamenti cautelari decisi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    l'associazione è di tipo mafioso quando "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti"

    La norma è stata interpretata applicandola alla formazione contestata: il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che la "forza intimidatrice" potesse manifestarsi anche tramite la fama criminale dei partecipi o con piccoli soprusi che generano assoggettamento, oltre che con episodi diretti di violenza; questi elementi, unitamente a continuità, cassa comune e finalità di profitto condiviso, sono stati ritenuti idonei a qualificare il sodalizio come di tipo mafioso.

  • Giurisprudenza di legittimità (criteri interpretativi)

    Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis occorre accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale autonomi e distinti; b) abbia manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza; c) abbia prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio

    La Corte ha applicato questi criteri per valutare la "mafiosità" dell'associazione, valorizzando prove fattuali (incontri, affari comuni, contributi economici, episodi di minaccia/violenza) e ritenendo che la percezione di assoggettamento nel contesto lombardo fosse dimostrata.

  • Giurisprudenza sulla motivazione nell'appello cautelare (Sez. I, n. 47361 del 09/11/2022)

    In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato impone al tribunale un rafforzato onere motivazionale per giustificare la diversa scelta rispetto al giudice di primo grado

    Il principio è stato richiamato per ritenere la motivazione del Tribunale del riesame adeguata ("rafforzata") rispetto alle carenze censurate del G.I.P.; la Corte ha quindi verificato che il riesame avesse fornito argomentazioni più dettagliate e persuasivi riscontri rispetto all'ordinanza originaria.

Massime di principio

  • Per qualificare una condotta come associazione di tipo mafioso non è necessario solo la violenza esplicita: conta anche la capacità di intimidazione percepita (anche tramite la "fama" dei partecipi) e l'effetto di assoggettamento/omertà nel territorio.
  • Elementi indiziari rilevanti: continuità e frequenza di incontri, apporto economico comune, esistenza di una cassa comune, gestione congiunta di attività societarie finalizzate al profitto, partecipazione a reati tipici (estorsioni, traffico di stupefacenti), risoluzione interna di controversie tramite figure del gruppo.
  • La presenza di contrasti interni non esclude automaticamente l'affectio societatis: controversie economiche possono essere compatibili con un vincolo associativo se gli associati agiscono per perseguire fini comuni e risolvere le dispute per mantenere il vantaggio collettivo.
  • Le intercettazioni e gli incontri, valutati unitariamente e nel contesto, possono costituire prova indiziale significativa: la loro forza probatoria dipende dalla coerenza complessiva degli elementi e dalla capacità di dimostrare consapevolezza e partecipazione alle finalità del sodalizio.
  • In sede di appello cautelare il giudice deve fornire motivazione rafforzata quando riforma un provvedimento favorevole all'indagato: ciò implica obbligo di argomentare più approfonditamente sulle ragioni della diversa valutazione.
  • Strategie difensive ricorrenti: contestare l'autonomia del presunto sodalizio rispetto alle mafie storiche (assenza di autonoma capacità intimidatoria), contestare la sussistenza dell'affectio societatis, chiedere disvalore probatorio delle captazioni e chiedere valutazioni alternative non manifestamente illogiche.
  • Per l'accertamento cautelare basta il livello di "gravi indizi": giudizi di merito più approfonditi potranno essere svolti nelle fasi successive, ma in questa fase la valutazione unitaria degli indizi è decisiva per l'adozione delle misure.

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