Cassazione Penale, Sentenza n. 26763/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e propone cinque motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e rigetto della richiesta di integrazione istruttoria (art. 507 c.p.p.) concernente la documentazione del conto corrente del cognato, cessionario di un bene oggetto di contestazione; 2) mancata assunzione di prova decisiva e diniego di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) con riferimento alla documentazione del conto e all'escussione del direttore di filiale; 3) carenze motivazionali e valutative sulla sussistenza del dolo specifico o della consapevolezza del pericolo (bancarotta patrimoniale come reato di pericolo), tenuto conto della distanza temporale delle operazioni dispositive dal fallimento, dell'uso dei proventi per pagare debiti personali, della mancata considerazione delle giustificazioni su vendite, donazioni, cessioni di quote e rinuncia all'eredità; 4) vizio nel riconoscimento della recidiva e nella sua compatibilità con la continuazione; 5) diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili alcuni motivi (1°, 2° e 4°) ritenendoli manifestamente infondati o non proponibili in cassazione (es.: limiti alla deduzione di prova decisiva e applicabilità dell'art. 604 c.p.p. per integrare la motivazione). Tuttavia ha accolto il terzo motivo ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello circa l'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta patrimoniale e la valutazione delle giustificazioni del ricorrente relative a singole operazioni dispositive (vendite, donazioni, cessioni quote, rinuncia all'eredità). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 507 c.p.p.
norma che regola i poteri del giudice di merito di integrare l'istruttoria a richiesta delle parti; la Cassazione osserva che la mancata attivazione di tali poteri è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sempre deducibile in cassazione come omissione di prova decisiva
art. 603 c.p.p.
disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la richiesta deve indicare con precisione la decisività delle prove invocate, non può essere generica
art. 604 c.p.p.
prevede i casi di nullità della sentenza di primo grado; la Corte d'appello può, nei limiti della piena cognizione, integrare la motivazione quando sussista la fattispecie prevista
art. 495, secondo comma, c.p.p.
riferimento alla procedura per l'ammissione dei mezzi di prova; la Cassazione ricorda che il motivo per mancata assunzione di prova decisiva in cassazione è ammissibile solo se la prova è stata richiesta con le forme dell'art. 495
art. 216 legge fallimentare
norma inerente la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Cassazione richiama la natura di reato di pericolo della fattispecie
art. 219 legge fallimentare
disciplinante l'aggravante connessa al danno al ceto creditorio; la Corte distingue tra pericolo (elemento costitutivo) e danno effettivo rilevante solo per l'aggravante
Giurisprudenza riferita (Sez. U, n. 3287/2008; Sez. 5, n. 11633/2012; Sez. 5, n. 9807/2006; altre citate)
richiami a precedenti che chiariscono: poteri della Corte d'appello di integrare motivazione; natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale; carattere del dolo come volontà generica con rappresentazione della pericolosità delle operazioni
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo: non è necessario che si verifichi un danno effettivo ai creditori, è sufficiente la prevedibilità del pericolo per l'integrità della massa creditoria
- Il dolo richiesto è di tipo generico integrato dalla consapevolezza della pericolosità della condotta rispetto agli interessi dei creditori; la valutazione della sussistenza del dolo va motivata rispetto al quadro fattuale e temporale in cui sono avvenute le operazioni
- Operazioni patrimoniali intervenute molto prima del fallimento o in un arco temporale dilatato impongono al giudice di motivare specificamente perché quelle operazioni erano già realizzative del pericolo per i creditori al momento del compimento
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di acquisizione documentale devono essere formulate con indicazioni precise circa la decisività delle prove; deduzioni generiche sono inammissibili
- Il giudice d'appello, nell'esercizio della sua piena cognizione, può integrare o supplire la motivazione della sentenza di primo grado nei limiti previsti dall'art. 604 c.p.p.; tuttavia l'integrazione non esime dal dovere di motivare compiutamente sui profili essenziali contestati
- La recidiva e la continuazione sono istituti compatibili e possono concorrere nel determinare il trattamento sanzionatorio, purché sussistano i relativi presupposti
- In situazioni analoghe, se la difesa fornisce spiegazioni sull'utilizzo dei proventi (es. per pagare debiti personali) o sulla inadempienza dell'acquirente, il giudice deve esaminare e motivare in modo circostanziato la (non)verosimiglianza di tali giustificazioni; in mancanza, sussiste motivo di annullamento per carenza motivazionale
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