Sentenza n. 73/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di cambiamento del nome
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cambio nome)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 54/2012, il cambiamento del proprio nome, rappresentando di essere identificata sin dall'infanzia con un nome diverso da quello utilizzato nei documenti e deducendo i disagi, le incomprensioni e gli imbarazzi derivanti dalla duplice denominazione. Aveva prodotto la documentazione richiesta, il consenso del coniuge e ulteriori elementi a sostegno dell'uso sociale consolidato del nome rivendicato. Dopo il preavviso di rigetto, al quale aveva presentato osservazioni, la Prefettura aveva adottato il diniego definitivo. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, sul presupposto che la disposizione non stabilisca limitazioni tassative al cambiamento del nome; violazione dell'art. 6 c.c. e dell'art. 22 Cost., per lesione del diritto al nome e dell'identità personale; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, per carenza di motivazione e mancata considerazione delle ragioni dedotte; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Le amministrazioni resistenti hanno invocato la discrezionalità prefettizia, l'interesse pubblico alla stabilità del nome e l'assenza di ragioni oggettivamente rilevanti tali da giustificare il cambiamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'amministrazione di rideterminarsi. Ha ritenuto che l'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 non preveda limitazioni tassative al cambiamento del nome, ma richieda l'esposizione delle ragioni della domanda. La discrezionalità amministrativa sussiste, ma deve essere esercitata nel rispetto di trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza e tutela del diritto al nome. Nel caso concreto la ricorrente aveva fornito una motivazione dettagliata, fondata sull'uso sociale consolidato del nome e sui disagi derivanti dalla diversa denominazione formale; tali elementi erano stati ignorati dalla Prefettura, che si era limitata a richiamare genericamente l'interesse pubblico alla stabilità del nome. Il diniego non indicava specifiche esigenze pubblicistiche ostative, né rischi effettivi per l'identificazione della persona, conflitti con diritti di terzi o altre ragioni concrete. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per difetto di motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 89 d.P.R. n. 396/2000
La disposizione non stabilisce limitazioni tassative al cambiamento del nome, ma richiede che l'istante esponga le ragioni poste a fondamento della richiesta; il potere dell'amministrazione resta discrezionale, ma deve essere esercitato con motivazione concreta e rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 2 d.P.R. n. 54/2012
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000.
art. 6 c.c.
Concorre a tutelare il diritto al nome e l'identità personale del richiedente.
art. 22 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della tutela del nome e dell'identità personale.
art. 1 l. n. 241/1990
Impone il rispetto dei principi che governano l'attività amministrativa, rilevanti nell'esercizio della discrezionalità prefettizia.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata, concreta e specifica, non sostituibile da un generico richiamo all'interesse pubblico alla stabilità del nome.
Massime di principio
- Nel procedimento di cambiamento del nome, l'amministrazione dispone di discrezionalità, ma l'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 non consente dinieghi fondati su limitazioni tassative non previste dalla legge: la decisione deve confrontarsi con le ragioni concretamente esposte dall'istante.
- Quando il richiedente deduce in modo preciso l'uso sociale consolidato di un nome e il pregiudizio personale derivante dalla diversa denominazione formale, il diniego deve indicare specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico ostative, non essendo sufficiente il generico richiamo alla funzione pubblicistica e alla stabilità del nome.
- La discrezionalità prefettizia in materia di cambiamento del nome è sindacabile quando l'amministrazione ometta di considerare gli elementi individuali e sociali allegati dall'istante o motivi in modo astratto e stereotipato.
- Il cambiamento del nome non può essere negato in assenza di concreti rischi per l'identificazione della persona, conflitti con situazioni giuridiche di terzi o ulteriori esigenze pubblicistiche specificamente accertate e motivate.
- Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla stabile identificazione e tutela dell'identità personale, la prima esigenza non può prevalere automaticamente: occorre una ponderazione concreta, ragionevole e proporzionata riferita alla situazione individuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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