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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20218/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, condannati in primo grado e poi in appello per un illecito edilizio, hanno proposto un unico ricorso comune deducendo vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data della sentenza di appello. La difesa sosteneva, in sostanza, che il termine prescrizionale fosse maturato prima della pronuncia del giudice di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il reato non era prescritto alla data della sentenza d'appello. Ha valorizzato la natura permanente degli illeciti edilizi contestati e la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado e in secondo grado. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del gravame.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    È la norma incriminatrice contestata, relativa a un illecito edilizio.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata per la disciplina della sospensione del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo e di secondo grado.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Il reato edilizio contestato è stato qualificato come illecito permanente, rilevante ai fini del computo della prescrizione.

Massime di principio

  • Nei reati edilizi permanenti, la prescrizione va calcolata tenendo conto della permanenza dell'illecito fino alla cessazione della condotta antigiuridica o a un momento rilevante ai fini del computo.
  • Quando intervenga una sentenza di condanna in primo grado e poi in appello, opera la sospensione del decorso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017, per il periodo che decorre dalla data fissata per il deposito della sentenza fino alla pronuncia successiva, con ulteriore sospensione successiva nei limiti di legge.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduce la prescrizione senza considerare la natura permanente del reato e gli effetti sospensivi del termine prescrizionale previsti dalla disciplina sopravvenuta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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