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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35184/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

La ricorrente, legale rappresentante di una società e firmataria delle dichiarazioni fiscali, era stata condannata per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016. Dopo una prima parziale riforma in appello e un precedente annullamento con rinvio, la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, con sentenza del 26 marzo 2026, l’aveva assolta per l’anno d’imposta 2016, rideterminato la pena in un anno e un mese di reclusione e ridotto la confisca a euro 133.650,00. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per l’omessa declaratoria di prescrizione del reato relativo all’anno d’imposta 2014, consumato con la presentazione della dichiarazione il 24 settembre 2015; 2) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. a), e 2 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che, per l’anno 2014, la fattura era stata contabilizzata come costo nel 2014 ma ricevuta e annotata ai fini IVA nel 2015, sicché mancava l’utilizzo della fattura richiesto per integrare il reato quanto alla dichiarazione IRES; 3) vizio di motivazione sull’elemento soggettivo per le condotte del 2014 e 2015, contestando che fosse stato individuato il suo concreto contributo psicologico e volitivo e un interesse evasivo personale. La Corte ha accolto il primo motivo; il secondo e la parte del terzo riferita al 2014 sono rimasti assorbiti. La censura soggettiva relativa al 2015 è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque aspecifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione del reato relativo all’anno d’imposta 2014: la dichiarazione era stata presentata il 24 settembre 2015 e il termine massimo decennale, in assenza di sospensioni, era scaduto il 24 settembre 2025, prima della sentenza d’appello. Ha quindi annullato senza rinvio la decisione limitatamente a tale reato, dichiarandolo estinto per prescrizione, ed eliminato l’aumento di un mese di reclusione riferibile a quella condotta, rideterminando la pena in un anno di reclusione. Ha inoltre revocato la confisca per equivalente nella parte corrispondente al profitto attribuito al reato prescritto, pari a euro 55.000,00, riducendo l’importo complessivo da euro 133.650,00 a euro 78.650,00. Ha precisato che l’art. 578-bis c.p.p. non consente, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, di mantenere la confisca per equivalente dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito per effetto della prescrizione; il terzo motivo, quanto al reato relativo al 2015, è stato dichiarato inammissibile perché proponeva doglianze non sottoposte ai giudici d’appello e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione. L’inammissibilità ha impedito di rilevare un’eventuale prescrizione maturata successivamente per tale reato. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente alla condotta del 2014 e dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato in oggetto si consuma, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta, come indicato in rubrica e come risulta dalla sentenza impugnata, il 24 settembre 2015, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione, pari, ex artt. 157 cod. pen. e 17 d. lgs. n. 74 del 2000, tenuto conto del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti, a 10 anni, risulta decorso, in assenza di cause di sospensione (non risultanti dagli atti), alla data del 24 settembre 2025, prima che intervenisse la sentenza di appello.

    La dichiarazione fraudolenta si consuma alla data di presentazione della dichiarazione; nel caso concreto, il reato relativo al 2014 era prescritto prima della sentenza d’appello.

  • art. 157 c.p.

    Il reato in oggetto si consuma, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta, come indicato in rubrica e come risulta dalla sentenza impugnata, il 24 settembre 2015, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione, pari, ex artt. 157 cod. pen. e 17 d. lgs. n. 74 del 2000, tenuto conto del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti, a 10 anni, risulta decorso, in assenza di cause di sospensione (non risultanti dagli atti), alla data del 24 settembre 2025, prima che intervenisse la sentenza di appello.

    Il termine massimo di prescrizione applicabile alla condotta del 2014 era di dieci anni e, non risultando cause di sospensione, è decorso il 24 settembre 2025.

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato in oggetto si consuma, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta, come indicato in rubrica e come risulta dalla sentenza impugnata, il 24 settembre 2015, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione, pari, ex artt. 157 cod. pen. e 17 d. lgs. n. 74 del 2000, tenuto conto del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti, a 10 anni, risulta decorso, in assenza di cause di sospensione (non risultanti dagli atti), alla data del 24 settembre 2025, prima che intervenisse la sentenza di appello.

    In combinazione con l’art. 157 c.p. e tenuto conto del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca, la disposizione conduce nel caso concreto a un termine massimo di prescrizione di dieci anni.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Pertanto, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, cit. l’art. 578 bis cod. proc. pen. è inapplicabile nel caso in esame, con riferimento alla confisca per equivalente, in quanto il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato alla ricorrente, estinto per prescrizione prima che intervenisse la pronuncia della Corte di appello, è stato commesso il 24 settembre 2015, dunque in epoca antecedente all’entrata in vigore della menzionata disposizione di cui all’art. 578 bis cod. proc. pen.

    La disposizione, per la sua componente sostanziale, non si applica retroattivamente alla confisca per equivalente relativa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; resta invece applicabile, secondo la sentenza, ai casi di confisca diretta.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Invero, l'art. 12 bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto», dispone, in via primaria, «la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo», e, in via sussidiaria, «quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

    La norma prevede in via principale la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato e, se questa non è possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo.

  • art. 81 c.p.

    Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condotta in oggetto in quanto estinta per prescrizione, con eliminazione, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., della porzione di pena a essa riferibile, individuata dalla Corte di appello, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi 1 di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 di reclusione.

    L’aumento di pena di un mese riconosciuto a titolo di continuazione per il reato prescritto è stato eliminato, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condotta in oggetto in quanto estinta per prescrizione, con eliminazione, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., della porzione di pena a essa riferibile, individuata dalla Corte di appello, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., in mesi 1 di reclusione, con conseguente rideterminazione della pena in anni 1 di reclusione.

    La Corte di cassazione ha eliminato direttamente la porzione di pena riferibile al reato prescritto, poiché determinabile senza ulteriori accertamenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Come ormai da tempo chiarito da questa Corte, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (anche se dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e, quindi, anche la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la data della decisione della Corte di appello.

    L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la decisione d’appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il primo motivo, riguardante l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il reato di dichiarazione fraudolenta relativa al periodo di imposta 2014, come già anticipato in premessa, è fondato.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla mancata declaratoria di prescrizione è stato accolto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il terzo motivo, riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta relativa all’anno di imposta 2015, formula doglianze mai sottoposte al vaglio dei giudici di appello, non proponibili, quindi, in questa sede.

    Le doglianze sulla motivazione non possono essere proposte per la prima volta in cassazione se non sono state sottoposte al giudice d’appello.

Massime di principio

  • Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si consuma alla data di presentazione della dichiarazione fiscale cui si riferisce la condotta.
  • La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e, in caso di estinzione del reato per prescrizione, non può essere mantenuta ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. per fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la rilevazione di cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello; nei procedimenti con più reati, tale preclusione opera autonomamente per i capi rispetto ai quali l’impugnazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoConfiscaContinuazione

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