Provvedimento AGCM AL30D n. 29726 del 22/06/2021
CASEIFICIO ERNESTO FRAU E FIGLI/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che il Caseificio Ernesto Frau e Figli S.r.l., nell’annata casearia 2018/2019, non aveva stipulato contratti scritti con sei dei 68 allevatori conferenti latte ovino e caprino. Inoltre, sei contratti scritti indicavano il prezzo in modo generico, uno ometteva anche la quantità e tutti avevano durata inferiore a dodici mesi senza rinuncia scritta degli allevatori. L’Autorità ha escluso che le fatture successive alla consegna potessero sostituire o integrare validamente i contratti, disapplicando in parte l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012 per contrasto con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono state irrogate due sanzioni da 2.000 euro ciascuna ed è stato imposto di astenersi da condotte analoghe.
Caseificio Ernesto Frau e Figli/forniture di latte ovino-caprino: violazioni degli obblighi contrattuali ex art. 62 D.L. 1/2012 nell’annata 2018/2019 e sanzioni complessive di 4.000 euro
Caseificio Ernesto Frau e Figli/contratti di cessione di latte ovino-caprino
Il provvedimento n. 29726 riguarda la verifica delle modalità con cui il Caseificio Ernesto Frau e Figli S.r.l. aveva regolato i rapporti di fornitura con gli allevatori conferenti latte ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019. L’AGCM ha concluso per la violazione degli obblighi formali e contenutistici previsti dall’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, irrogando sanzioni complessive pari a 4.000 euro.
Parti e origine del procedimento
Il caseificio, con sede a Selargius, opera nella trasformazione del latte e nella produzione e commercializzazione di formaggi ovini, caprini e ovi-caprini. Nell’anno 2020 aveva realizzato un fatturato di 1.034.766 euro e un utile di 27.865 euro.
Il procedimento AL30D è stato avviato il 29 dicembre 2020 a seguito delle segnalazioni del MIPAAFT-ICQRF e dell’associazione “Più Sardegna”, oltre che della documentazione acquisita dall’Autorità. L’istruttoria si è concentrata sull’annata casearia 2018/2019.
Quadro normativo
L’AGCM ha richiamato l’art. 62 del D.L. 1/2012, che impone per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, incluso il latte crudo, la forma scritta e l’indicazione degli elementi essenziali della fornitura, tra cui durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e termini di pagamento.
La disciplina è stata coordinata con:
- l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015, che impone per i contratti di cessione di latte crudo una durata minima di dodici mesi, salvo rinuncia espressa e scritta dell’agricoltore;
- l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che richiede che il contratto nel settore del latte sia stipulato per iscritto prima della consegna e contenga, tra gli altri elementi, prezzo, volume o quantità, durata e modalità di consegna;
- l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012, relativo alle funzioni integrativa o sostitutiva attribuite a determinati documenti di trasporto, consegna e fatture.
L’Autorità ha precisato che l’art. 148 costituisce una disciplina minima unionale, non derogabile da disposizioni interne incompatibili. Il caso non è stato qualificato come intesa restrittiva o abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 2 o 3 della L. 287/1990, né degli artt. 101 o 102 TFUE, ma come violazione della disciplina speciale sulle relazioni commerciali agroalimentari.
Rapporti di fornitura e risultanze istruttorie
Nell’annata 2018/2019 i conferenti erano complessivamente 68: 42 fornitori di latte ovino e 26 di latte caprino.
Dalla documentazione acquisita è emerso che:
- sei allevatori, tre ovini e tre caprini, non avevano sottoscritto alcun contratto scritto, ma disponevano soltanto di un accordo verbale;
- sei contratti scritti, sottoscritti nell’ottobre e novembre 2018, indicavano il prezzo attraverso la formula “Il prezzo del prodotto viene concordemente pattuito tra le parti nella misura del prezzo stabilito dalla piazza”, senza specificare un prezzo determinato o un parametro concreto di calcolo;
- uno dei sei contratti non indicava neppure la quantità del latte da conferire;
- i sei contratti avevano durata tra otto e dieci mesi, quindi inferiore ai dodici mesi richiesti dalla normativa, senza che fosse prodotta una rinuncia espressa e scritta degli allevatori.
Il caseificio ha successivamente prodotto ulteriori 56 contratti, sottoscritti con 33 allevatori di latte ovino e 23 di latte caprino. Tali contratti riportavano, secondo l’Autorità, le indicazioni relative a quantità, qualità, prezzo, consegna e pagamento e avevano durata annuale, dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Per l’annata successiva 2019/2020 risultavano 61 contratti scritti su 64 conferenti.
Squilibrio contrattuale nella filiera
Pur osservando che l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale non è richiesto per l’applicazione dell’art. 62, comma 1, l’AGCM ha evidenziato la posizione di vulnerabilità degli allevatori.
Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato rapidamente, rendendo difficile per l’allevatore cambiare acquirente o modulare la produzione in funzione dei prezzi. Gli allevatori operano generalmente come imprenditori individuali o piccole aziende, con produzioni conferite prevalentemente a un solo trasformatore, mentre il caseificio può avvalersi di una pluralità di fornitori e, per alcune produzioni, ampliare il bacino di approvvigionamento.
Mancanza della forma scritta e carenza degli elementi essenziali
L’AGCM ha accertato la violazione dell’art. 62, comma 1, per la mancata stipula di sei contratti scritti su 68 rapporti di fornitura. La presenza di accordi verbali non è stata ritenuta sufficiente, poiché la norma impone la forma scritta quale strumento di trasparenza e di preventiva conoscibilità delle condizioni della fornitura.
È stata inoltre accertata la violazione relativa ai sei contratti scritti acquisiti dall’ICQRF. La formula del “prezzo stabilito dalla piazza” è stata considerata eccessivamente generica e indeterminata, non contenendo né un prezzo concreto né un criterio verificabile di calcolo. In uno dei contratti mancava anche l’indicazione della quantità del latte.
Inidoneità delle fatture a sostituire o integrare il contratto
Il caseificio ha sostenuto che fatture, autofatture, giornaliere di conferimento e libretti del latte fossero idonei a documentare la relazione commerciale e ad assolvere gli obblighi formali, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012.
L’Autorità ha respinto tale argomentazione. Le fatture esaminate erano emesse dopo la consegna, con funzione fiscale e riepilogativa, e non assicuravano la conoscenza preventiva degli elementi essenziali della fornitura richiesta dall’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, le fatture non indicavano gli estremi e il riferimento ai contratti corrispondenti, né la durata e le modalità di consegna; alcune non riportavano neppure la dicitura prevista dal D.M. n. 199/2012.
Le giornaliere di conferimento e i libretti del latte sono stati considerati documenti meramente ricognitivi dei quantitativi consegnati, privi della funzione negoziale necessaria a sostituire o integrare un contratto stipulato prima della consegna.
Disapplicazione parziale del D.M. n. 199/2012
L’AGCM ha ritenuto che l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012, nella parte in cui attribuisce alle fatture una funzione integrativa o sostitutiva del contratto scritto, fosse incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, richiamando anche la giurisprudenza Fratelli Costanzo e Consorzio Italiano Fiammiferi, l’Autorità ha disapplicato tali disposizioni nel caso concreto. Ha comunque osservato che il caseificio non avrebbe soddisfatto neppure le condizioni previste dalla disciplina nazionale, poiché la documentazione fiscale risultava incompleta.
Durata inferiore a dodici mesi
I sei contratti acquisiti dall’ICQRF avevano durata compresa tra otto e dieci mesi. L’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 impone invece una durata minima di dodici mesi per i contratti di cessione di latte crudo, salvo rinuncia espressa e scritta dell’agricoltore cedente.
Non essendo stata fornita prova di tali rinunce, l’AGCM ha accertato una distinta violazione dell’art. 62, comma 1, qualificandola come violazione formale relativa a un elemento essenziale del contratto.
Valutazione delle difese e responsabilità
Il caseificio ha sostenuto di aver stipulato contratti scritti con la quasi totalità degli allevatori, che i sei casi residui dipendessero dalla volontà degli stessi fornitori e che i pagamenti fossero sempre documentati. Ha inoltre invocato la buona fede, l’assenza di danno per gli allevatori, il ritiro integrale del latte e prezzi in linea con il mercato.
L’Autorità non ha ritenuto tali circostanze idonee a escludere l’infrazione. La successiva documentazione fiscale non poteva sostituire il contratto preventivo e la conformità della maggior parte dei rapporti non eliminava le violazioni accertate nei sei casi. Tuttavia, la limitata estensione delle irregolarità, la durata circoscritta all’annata 2018/2019, il fatturato contenuto e la disponibilità manifestata dal caseificio a predisporre un modello contrattuale standard sono stati considerati nella quantificazione della sanzione.
Sanzioni e misure finali
Ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. 1/2012, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. L’art. 62, comma 8, attribuisce all’AGCM la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni secondo la legge n. 689/1981.
L’Autorità ha considerato, tra gli altri elementi:
- il valore di circa 63.000 euro delle forniture relative ai sei allevatori privi di contratto scritto;
- il valore di circa 4.150 euro fatturato da uno dei fornitori interessati dai contratti incompleti e di durata inferiore;
- il fatto che 62 rapporti su 68 fossero stati formalizzati per iscritto;
- la durata limitata delle condotte alla sola annata 2018/2019;
- le dimensioni economiche del caseificio;
- la buona fede solo parziale, poiché il caseificio aveva fatto riferimento a una facoltà normativa, ma non aveva comunque rispettato le condizioni documentali previste dalla stessa disciplina.
Sono state irrogate:
- 2.000 euro per la mancata stipula dei sei contratti scritti e per l’omessa o generica indicazione di prezzo e quantità;
- 2.000 euro per la durata inferiore a dodici mesi dei sei contratti, in assenza di rinuncia scritta.
La sanzione complessiva ammonta quindi a 4.000 euro. Il caseificio è stato inoltre diffidato dall’adottare condotte commerciali analoghe. Le sanzioni devono essere pagate entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Parti e avvio del procedimento
Il procedimento AL30D è stato avviato il 29 dicembre 2020 sulla base delle segnalazioni del MIPAAFT-ICQRF e dell’associazione Più Sardegna. L’operatore segnalato è il Caseificio Ernesto Frau e Figli S.r.l., attivo nella trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ovini, caprini e ovi-caprini.
Condotte accertate
Nell’annata 2018/2019, sei allevatori su 68 avevano solo un accordo verbale. Nei sei contratti scritti acquisiti dall’ICQRF il prezzo era indicato con la formula generica del “prezzo stabilito dalla piazza”; in uno mancava anche la quantità. Tutti i sei contratti avevano durata compresa tra otto e dieci mesi, senza rinuncia scritta alla durata minima annuale.
Normativa applicata
L’AGCM ha applicato l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015, gli artt. 1 e 3 del D.M. n. 199/2012 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento non riguarda un’intesa o un abuso di posizione dominante ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 287/1990 o degli artt. 101 e 102 TFUE.
Fatture e primato del diritto dell’Unione
Le fatture emesse dopo la consegna non sono state ritenute idonee a sostituire o integrare il contratto, poiché non assicuravano la conoscenza preventiva degli elementi essenziali della fornitura. L’Autorità ha disapplicato l’art. 3, commi 2 e 4, del D.M. n. 199/2012 nella parte incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Esito e sanzioni
Sono state irrogate 2.000 euro per la mancata stipula scritta e le carenze relative a prezzo e quantità, e 2.000 euro per la durata contrattuale inferiore a dodici mesi, per un totale di 4.000 euro. Il caseificio deve inoltre astenersi dal porre in essere condotte analoghe.
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