Sentenza del 05/02/2020 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Dies a quo di decorrenza del termine decadenziale Tarsu - Applicazione del cd. doppio binario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decadenziale per la dichiarazione TARSU: occorre applicare il cosiddetto "doppio binario" previsto dall'art. 71 D.Lgs. 507/93, distinguendo le occupazioni/ detenzioni in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta (e comunque avvenute prima del 20 gennaio) dalle occupazioni avvenute successivamente al 20 gennaio
La decisione
La sentenza conferma l'applicazione del "doppio binario": (1) se la detenzione/occupazione è in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta e comunque prima del 20 gennaio, il termine di decadenza decorre dall'anno in corso (ossia la dichiarazione deve essere effettuata entro il 20 gennaio dello stesso anno); (2) se la detenzione/occupazione ha avuto inizio successivamente al 20 gennaio, il termine di decadenza decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo (pertanto la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno seguente). La pronuncia chiarisce quindi che le occupazioni iniziate dal 1° al 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo (stesso anno), mentre quelle iniziate dopo il 20 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Norme richiamate
Art. 71 D.Lgs. 507/1993
La norma viene intesa come disponente un "doppio binario" per la decorrenza del termine decadenziale: il dies a quo è diverso a seconda che la detenzione/occupazione sia in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta (e antecedente il 20 gennaio) oppure sia iniziata in momento successivo al 20 gennaio
Massime di principio
- Il dies a quo per la dichiarazione TARSU va valutato caso per caso: se l'immobile era già occupato fin dall'inizio del periodo d'imposta e comunque entro il 19 gennaio, si applica il termine breve (dichiarazione entro il 20 gennaio dello stesso anno); se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- La prova dell'effettiva data di inizio detenzione/occupazione grava sul contribuente: conservare documenti (contratti, ricevute, certificati di residenza, bollette, registrazioni) è essenziale per dimostrare la data effettiva in caso di contestazione.
- In presenza di dubbio interpretativo, la strategia prudente per il contribuente è presentare la dichiarazione non appena possibile e comunque entro il termine più favorevole che possa essere invocato, allegando le prove della data di occupazione.
- Se l'ente impositore applica un diverso dies a quo ritenuto illegittimo dal contribuente, l'impugnazione deve essere proposta nei termini previsti per il contenzioso tributario/ amministrativo; la sentenza qui ricapitolata può essere usata come orientamento giurisprudenziale
- La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine applicabile determina effetti di decadenza amministrativa: è possibile che il contribuente perda diritti (es. agevolazioni, contestazioni) o subisca rettifiche/accertamenti conseguenti.
- Per casi particolari (occupazioni avvenute nei primi giorni di gennaio, trasferimenti temporanei, occupazioni parziali) è necessario valutare fattispecie concrete e documentazione per stabilire se l'occupazione debba intendersi "in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 5 feb 2020Sentenza del 05/02/2020 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →