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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Dies a quo di decorrenza del termine decadenziale Tarsu - Applicazione del cd. doppio binario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decadenziale per la dichiarazione TARSU: occorre applicare il cosiddetto "doppio binario" previsto dall'art. 71 D.Lgs. 507/93, distinguendo le occupazioni/ detenzioni in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta (e comunque avvenute prima del 20 gennaio) dalle occupazioni avvenute successivamente al 20 gennaio

La decisione

La sentenza conferma l'applicazione del "doppio binario": (1) se la detenzione/occupazione è in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta e comunque prima del 20 gennaio, il termine di decadenza decorre dall'anno in corso (ossia la dichiarazione deve essere effettuata entro il 20 gennaio dello stesso anno); (2) se la detenzione/occupazione ha avuto inizio successivamente al 20 gennaio, il termine di decadenza decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo (pertanto la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno seguente). La pronuncia chiarisce quindi che le occupazioni iniziate dal 1° al 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo (stesso anno), mentre quelle iniziate dopo il 20 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Norme richiamate

  • Art. 71 D.Lgs. 507/1993

    La norma viene intesa come disponente un "doppio binario" per la decorrenza del termine decadenziale: il dies a quo è diverso a seconda che la detenzione/occupazione sia in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta (e antecedente il 20 gennaio) oppure sia iniziata in momento successivo al 20 gennaio

Massime di principio

  • Il dies a quo per la dichiarazione TARSU va valutato caso per caso: se l'immobile era già occupato fin dall'inizio del periodo d'imposta e comunque entro il 19 gennaio, si applica il termine breve (dichiarazione entro il 20 gennaio dello stesso anno); se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • La prova dell'effettiva data di inizio detenzione/occupazione grava sul contribuente: conservare documenti (contratti, ricevute, certificati di residenza, bollette, registrazioni) è essenziale per dimostrare la data effettiva in caso di contestazione.
  • In presenza di dubbio interpretativo, la strategia prudente per il contribuente è presentare la dichiarazione non appena possibile e comunque entro il termine più favorevole che possa essere invocato, allegando le prove della data di occupazione.
  • Se l'ente impositore applica un diverso dies a quo ritenuto illegittimo dal contribuente, l'impugnazione deve essere proposta nei termini previsti per il contenzioso tributario/ amministrativo; la sentenza qui ricapitolata può essere usata come orientamento giurisprudenziale
  • La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine applicabile determina effetti di decadenza amministrativa: è possibile che il contribuente perda diritti (es. agevolazioni, contestazioni) o subisca rettifiche/accertamenti conseguenti.
  • Per casi particolari (occupazioni avvenute nei primi giorni di gennaio, trasferimenti temporanei, occupazioni parziali) è necessario valutare fattispecie concrete e documentazione per stabilire se l'occupazione debba intendersi "in corso sin dall'inizio del periodo d'imposta".

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