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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-295/21

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 15 February 2022. — eSlovensko v European Commission. — Action for annulment – Financial provisions – EU programme on promoting safer use of the internet – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-295/21

Giurisprudenza europea62021TO0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come inammissibile il ricorso di eSlovensko contro una nota di debito della Commissione relativa a un progetto finanziato dall’UE. L’atto introduttivo è stato ritenuto troppo vago e disorganico, tale da non consentire l’esame dei motivi né la difesa della Commissione. In più, la misura contestata è stata qualificata come strettamente contrattuale e quindi non impugnabile con ricorso ex articolo 263 TFUE. Sono state dichiarate inammissibili anche la domanda di sospensione e la richiesta di ordine alla Commissione di riesaminare la spesa.

Inammissibilità di un ricorso di annullamento contro una nota di debito della Commissione relativa a un progetto finanziato dall’UE, per difetto di chiarezza del ricorso e per natura contrattuale della misura contestata.

La questione giuridica

Se il ricorso fosse ricevibile nonostante le carenze di specificità e struttura dell’atto introduttivo ai sensi dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, e se la decisione della Commissione consistita nell’emissione di una nota di debito per il recupero di somme dovute in base a un grant agreement potesse essere impugnata validamente con un ricorso ex articolo 263 TFUE; inoltre, se potesse essere richiesta in tale sede la sospensione dell’atto e un ordine alla Commissione di riesaminare l’ammissibilità delle spese.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che l’atto introduttivo non soddisfaceva i requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, poiché i motivi erano esposti in modo frammentario, astratto e non collegato ai fatti e alla decisione impugnata, impedendo sia alla Commissione di difendersi sia al giudice di esercitare il controllo. Inoltre, la nota di debito e la seconda recovery order erano inscindibilmente connesse al rapporto contrattuale derivante dal grant agreement e non producevano effetti giuridici autonomi esercitando prerogative pubbliche, sicché non erano impugnabili ex articolo 263 TFUE. Il ricorso non poteva nemmeno essere riqualificato ex articolo 272 TFUE, mancando qualsiasi motivo di violazione del contratto e persistendo la chiara volontà della ricorrente di agire come se si trattasse di un atto di pubblico potere. Anche la domanda di sospensione era inammissibile perché proposta non con atto separato, e la richiesta di rinvio alla Commissione era inammissibile perché il giudice dell’Unione, in un ricorso di annullamento, non può impartire ingiunzioni all’istituzione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Inammissibilità del ricorso contro una nota di debito nel quadro di una sovvenzione UE

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da eSlovensko contro una decisione della Commissione con cui veniva notificata una nota di debito per il recupero di somme relative al progetto "Safer Internet SK SIC". Il Tribunale, quinta sezione, decide in camera di consiglio sulla sola eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Fatti e procedimento

eSlovensko, associazione slovacca, aveva concluso con la Commissione un grant agreement per l’attuazione del progetto "Safer Internet SK SIC". A seguito di due audit, la Commissione aveva disconosciuto alcune spese e avviato il recupero di importi con varie note di addebito, tra cui una per EUR 26.247,84 notificata con lettera Ares(2021) 1955613 del 18 marzo 2021. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto, la sospensione della sua esecuzione e un rinvio alla Commissione per una nuova decisione sulle implicazioni finanziarie e sull’ammissibilità delle spese.

Eccezione di irricevibilità per difetto di specificità del ricorso

La Commissione ha eccepito la violazione dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, sostenendo che il ricorso non individuava con precisione l’oggetto della controversia, i motivi e le conclusioni. Il Tribunale richiama la regola secondo cui il ricorso deve contenere in modo coerente e intelligibile gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla convenuta di difendersi e al giudice di esercitare il controllo.

Il Tribunale osserva che la ricorrente:

  • si limitava, in larga parte, a citare in astratto l’articolo 263 TFUE e giurisprudenza generica;
  • formulava affermazioni sparse e non sistematiche, senza collegarle ai pertinenti motivi di legittimità;
  • non spiegava in modo chiaro e preciso come la Commissione avrebbe violato il principio di non retroattività o commesso un abuso di potere;
  • non rendeva intelligibile la struttura giuridica delle censure.

Secondo il Tribunale, l’atto introduttivo non consentiva alla Commissione di predisporre utilmente la difesa né al giudice di svolgere il controllo di legalità.

Oggetto del ricorso e confusione sulle decisioni contestate

Il Tribunale rileva inoltre che il ricorso conteneva indicazioni contraddittorie sull’oggetto dell’impugnazione: da un lato faceva riferimento a una decisione del 21 giugno 2017 relativa all’iscrizione nel sistema di early detection and exclusion, già oggetto di precedente impugnazione, dall’altro indicava espressamente la decisione Ares(2021) 1955613 del 18 marzo 2021, corrispondente alla nota di debito contestata.

Per quanto riguarda l’eventuale impugnazione della decisione del 2017, il Tribunale sottolinea che sarebbe comunque tardiva. Quanto alla nota di debito del 2021, la censura è esaminata sotto il profilo della natura dell’atto.

Natura contrattuale della nota di debito e inapplicabilità dell’articolo 263 TFUE

Sul piano sostanziale, il Tribunale conferma la giurisprudenza secondo cui, quando esiste un contratto tra il ricorrente e un’istituzione dell’Unione, un ricorso ex articolo 263 TFUE è ammissibile solo se la misura contestata produce effetti giuridici vincolanti estranei al rapporto contrattuale ed espressione di poteri pubblici.

Nel caso di specie, la nota di debito e la recovery order:

  • erano destinate al recupero di un credito derivante dal grant agreement;
  • costituivano una formale richiesta di pagamento con indicazione della scadenza e delle modalità di pagamento;
  • non potevano essere assimilate a un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE;
  • erano inscindibilmente legate al rapporto contrattuale tra le parti.

Ne consegue che tali atti non sono stati considerati come espressione di prerogative pubbliche impugnabili con ricorso di annullamento.

Mancata riqualificazione del ricorso in azione contrattuale ex articolo 272 TFUE

Il Tribunale esclude anche la riqualificazione del ricorso in azione fondata sull’articolo 272 TFUE. Tale riqualificazione è possibile solo se l’intenzione del ricorrente non vi si oppone e se nell’atto è contenuto almeno un motivo che denunci la violazione delle regole contrattuali. Nel caso concreto, la ricorrente non deduceva alcuna violazione del grant agreement e, anzi, sosteneva che la Commissione avesse agito nell’esercizio di poteri pubblici. Mancavano quindi i presupposti cumulativi per la riqualificazione.

Domanda di sospensione e richiesta di ingiunzione alla Commissione

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto è stata dichiarata inammissibile perché, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura, deve essere proposta con atto separato e non all’interno del ricorso principale.

Anche la richiesta di rinviare la questione alla Commissione per una nuova decisione sulle implicazioni finanziarie e sull’ammissibilità delle spese è stata respinta. Il Tribunale ricorda che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione esercita un controllo di legalità e non può impartire ordini alle istituzioni; spetta semmai alla Commissione adottare le misure necessarie in esecuzione di un eventuale annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso integralmente inammissibile e ha condannato eSlovensko alle spese. La decisione ribadisce che le note di debito emesse dalla Commissione per recuperare somme dovute in esecuzione di un contratto di sovvenzione non sono, di regola, atti impugnabili ex articolo 263 TFUE, salvo che producano effetti autonomi di pubblico potere estranei al contratto; inoltre, il ricorso deve essere redatto in modo chiaro, coerente e preciso, altrimenti è irricevibile.

Come è indicizzato

Materiefinanziamenti uecontenzioso contrattuale ueammissibilità del ricorsorecupero di somme indebitamente percepiteprocedura davanti al tribunale ue

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