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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-304/21

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 15 February 2022. — eSlovensko Bratislava v European Commission. — Action for annulment – Financial provisions – EU programme on promoting safer use of the internet – Designation of the defendant – Inadmissibility. — Case T-304/21

Giurisprudenza europea62021TO0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di eSlovensko Bratislava contro la decisione con cui la Commissione aveva terminato un grant agreement relativo al progetto "Slovak Safer Internet Centre IV". La pronuncia si fonda su tre profili: errata individuazione del convenuto, carenze dell’atto introduttivo ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura e inammissibilità delle domande accessorie. Il Tribunale condanna inoltre la ricorrente alle spese.

Ricorso per annullamento di una decisione della Commissione di risoluzione di un grant agreement UE: il Tribunale dichiara l’azione irricevibile per errata designazione del convenuto, difetto di chiarezza del ricorso e inammissibilità delle domande accessorie.

La questione giuridica

Se un ricorso ex articolo 263 TFUE sia ricevibile quando è proposto contro la Commissione anziché contro l’agenzia autrice dell’atto; se l’atto introduttivo soddisfi i requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura; se siano ammissibili una domanda di sospensione dell’esecuzione proposta nel ricorso introduttivo e una domanda diretta al Tribunale di rinviare la questione alla Commissione perché adotti una decisione sul merito finanziario della controversia.

Principio di diritto

Il ricorso per annullamento è irricevibile quando il ricorrente insiste nel designare come convenuto un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato, pur potendo identificare quest’ultimo; inoltre, un atto introduttivo privo di esposizione coerente dei fatti e di motivi chiari e sistematici non soddisfa i requisiti dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura. Sono altresì irricevibili la domanda di sospensione dell’esecuzione proposta senza atto separato e la domanda con cui si chiede al Tribunale di impartire istruzioni alla Commissione, poiché nel ricorso ex articolo 263 TFUE il giudice dell’Unione esercita solo un controllo di legittimità e non può rivolgere ordini alle istituzioni.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 58/2003
  • Decisione di esecuzione 2013/801/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/173

Risoluzione di un grant agreement e irricevibilità del ricorso

La Quinta Sezione del Tribunale è stata investita di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da eSlovensko Bratislava contro la decisione Ares(2021) 1953853 del 30 marzo 2021, con cui era stato terminato il grant agreement relativo al progetto 2015-SK-IA-0038, denominato "Slovak Safer Internet Centre IV". La controversia nasce nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF), gestito inizialmente da INEA e, dal 1 aprile 2021, da HaDEA.

Fatti e svolgimento del rapporto sovvenzionatorio

Il Tribunale rileva preliminarmente che la ricostruzione fattuale nell’atto introduttivo era incoerente e, pertanto, la base fattuale della decisione viene desunta soprattutto dalle difese della Commissione. Il grant agreement era stato concluso il 20 ottobre 2016 tra INEA e la ricorrente; la durata del progetto era stata prorogata fino al 30 giugno 2019. A seguito della richiesta di pagamento finale presentata dalla ricorrente, INEA aveva chiesto la produzione di documentazione giustificativa, che non era stata fornita; in seguito, dopo ulteriori scambi, la decisione contestata aveva disposto la chiusura/terminazione dell’azione.

Eccezione di irricevibilità: errata designazione del convenuto

La Commissione ha eccepito che il ricorso era stato proposto contro di essa, mentre l’atto contestato proveniva da INEA e, dopo la riorganizzazione delle agenzie esecutive operata dalla decisione di esecuzione 2021/173, i diritti e obblighi relativi al programma CEF erano stati subentrati da HaDEA. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, un errore nella designazione del convenuto non comporta necessariamente irricevibilità se dall’atto è possibile identificare chiaramente il vero autore dell’atto impugnato; tuttavia, quando il ricorrente persiste consapevolmente nel designare un diverso convenuto, il ricorso è irricevibile. Nel caso di specie, benché l’atto introduttivo fosse formalmente impreciso, la ricorrente aveva insistito nel qualificare come decisione della Commissione l’atto impugnato anche nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il ricorso è irricevibile.

Requisiti dell’atto introduttivo ex articolo 76 del regolamento di procedura

In via gradata, il Tribunale esamina anche il rispetto dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, richiamando altresì l’articolo 21 dello Statuto della Corte. La domanda deve contenere l’oggetto della controversia, un’esposizione sommaria dei motivi e gli elementi essenziali di fatto e di diritto in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla controparte di difendersi e al giudice di esercitare il controllo. Nel caso concreto, il Tribunale constata che:

  • non era stata fornita una ricostruzione coerente dei fatti;
  • nella parte dedicata ai motivi la ricorrente si era limitata a citare in modo astratto l’articolo 263 TFUE e alcune sentenze, senza collegarle ai fatti del caso;
  • mancava un nesso comprensibile tra le contestazioni formulate e il comportamento imputato all’amministrazione.

Per tale ragione, anche a voler ritenere il ricorso rivolto contro HaDEA, l’atto introduttivo non avrebbe comunque soddisfatto i requisiti formali richiesti.

Domanda di sospensione dell’esecuzione e domanda di rinvio alla Commissione

La ricorrente aveva chiesto anche la sospensione dell’esecuzione della decisione contestata, sostenendo che l’immediata esigibilità della somma richiesta avrebbe compromesso la sopravvivenza dell’organizzazione. Il Tribunale osserva che l’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura impone che la domanda cautelare sia proposta con atto separato; presentandola nel ricorso introduttivo, la ricorrente l’ha resa irricevibile.

La ricorrente chiedeva inoltre che la causa fosse rinviata alla Commissione per una decisione sulle conseguenze finanziarie e sull’ammissibilità delle spese. Il Tribunale qualifica tale domanda come richiesta di impartire un ordine all’istituzione: ciò non è consentito nell’ambito di un ricorso di annullamento, nel quale il giudice dell’Unione può solo sindacare la legittimità dell’atto e, in caso di annullamento, lasciare all’istituzione l’adozione delle misure necessarie ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Dispositivo e spese

Alla luce di tutti questi profili, il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile nel suo complesso e condanna eSlovensko Bratislava al pagamento delle spese, conformemente alla domanda della Commissione e in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione conferma tre principi pratici rilevanti per il contenzioso UE in materia di sovvenzioni:

  • il convenuto deve essere identificato correttamente, salvo errore scusabile e non perseverato;
  • l’atto introduttivo deve esporre in modo sistematico fatti e motivi, senza affidarsi a richiami generici a norme o giurisprudenza;
  • nel ricorso di annullamento non possono essere formulate domande che trasformino il giudice in un organo di indirizzo nei confronti dell’istituzione convenuta.

Come è indicizzato

Materieappalti e sovvenzioni ueprocedimento davanti al tribunale ueammissibilità del ricorsoagenzie esecutive uecontenzioso contrattuale ue

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