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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-425/21

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 15 February 2022. — eSlovensko Bratislava v European Commission. — Action for annulment – Financial provisions – EU programme on promoting safer use of the internet – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-425/21

Giurisprudenza europea62021TO0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come inammissibile il ricorso di eSlovensko Bratislava contro la decisione della Commissione che la escludeva da un progetto finanziato nell’ambito del Connecting Europe Facility. Il ricorso era formulato in modo troppo vago e confuso, senza una sufficiente esposizione dei fatti e dei motivi di diritto, impedendo sia alla Commissione sia al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Sono state inoltre dichiarate inammissibili la domanda di sospensione, perché non proposta con atto separato, e la richiesta di rinviare la questione alla Commissione, perché estranea ai poteri del giudice dell’Unione.

Ricorso per annullamento dichiarato inammissibile per difetto di chiarezza e precisione del ricorso e per inammissibilità di alcune domande accessorie formulate senza separato atto e con richiesta di ingiunzione alla Commissione

La questione giuridica

Se il ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE soddisfacesse i requisiti di forma e contenuto previsti dall’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale; se la domanda di sospensione dell’atto fosse ricevibile pur non proposta con atto separato ai sensi dell’articolo 156 del regolamento di procedura; e se fosse ammissibile la richiesta di rinviare la questione alla Commissione affinché decidesse nuovamente sulla spesa e sull’ammissibilità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha ribadito che un ricorso per annullamento deve indicare in modo chiaro, coerente e sufficientemente preciso l’oggetto della controversia, i motivi di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda, senza obbligare il giudice a ricostruire d’ufficio la struttura del ricorso; se tali requisiti mancano, il ricorso è manifestamente inammissibile. È inoltre inammissibile la domanda di sospensione dell’esecuzione se non proposta con atto separato, e non è ricevibile, in un ricorso ex articolo 263 TFUE, una domanda che miri a ottenere una direttiva alla Commissione, poiché il giudice dell’Unione controlla solo la legittimità dell’atto impugnato e non può sostituirsi all’istituzione nell’adozione delle misure conseguenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 1316/2013

Ricorso di eSlovensko Bratislava contro la decisione della Commissione

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, resa in un ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE. La controversia riguarda una decisione di esecuzione della Commissione con cui il progetto coordinato dalla ricorrente è stato rimosso dall’elenco dei beneficiari di una sovvenzione nel quadro del Connecting Europe Facility nel settore delle telecomunicazioni.

Fatti e procedimento

La Commissione, con decisione di esecuzione C(2018) 6712, aveva selezionato eSlovensko Bratislava quale coordinatore del progetto "Slovak Safer Internet Centre V". Con la successiva decisione di esecuzione C(2020) 7415 final del 21 ottobre 2020, la Commissione ha modificato la precedente decisione ed ha eliminato la ricorrente e il relativo progetto dall’elenco allegato. La ricorrente ha proposto ricorso il 10 luglio 2021, chiedendo l’annullamento dell’atto, la sospensione della sua esecuzione, un sostanziale rinvio della questione alla Commissione e la condanna alle spese.

Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

La Commissione ha proposto eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, sostenendo che il ricorso non rispettava i requisiti dell’articolo 76, lettere d) ed e), del medesimo regolamento. In particolare, ha osservato che il ricorso non esponeva in modo chiaro e preciso l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti, né una loro adeguata articolazione. La Commissione ha inoltre contestato la ricevibilità della domanda di sospensione dell’esecuzione, perché formulata nel ricorso introduttivo e non con separato atto come richiesto dall’articolo 156 del regolamento di procedura.

Requisiti di chiarezza e precisione del ricorso

Il Tribunale richiama l’articolo 21 dello Statuto, applicabile al procedimento davanti al Tribunale tramite l’articolo 53 dello Statuto e l’articolo 76 del regolamento di procedura. Il ricorso deve contenere, oltre all’oggetto del giudizio e alle conclusioni, un’esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi di ricorso e degli elementi di fatto e di diritto su cui essi si basano.

Il Tribunale sottolinea che:

  • la sintesi dei motivi deve consentire alla convenuta di preparare la difesa;
  • deve permettere al giudice di esercitare il controllo di legittimità;
  • non spetta al Tribunale ricostruire una possibile architettura giuridica del ricorso attingendo a elementi sparsi e non coordinati;
  • una formulazione astratta di principi o norme non basta se non è collegata ai fatti del caso concreto.

Nel caso di specie, il ricorso conteneva sì una descrizione dettagliata di scambi di messaggi tra la ricorrente, la Commissione e gli auditor, ma tale materiale non era tradotto in motivi giuridici intelligibili e strutturati. La ricorrente si era limitata a invocare, in modo astratto, principi come proporzionalità, buona amministrazione e abuso di potere, senza spiegare quali fatti concreti integrassero la violazione denunciata. Anche le citazioni giurisprudenziali e normative erano riportate in modo generico e non collegate alla fattispecie.

Il Tribunale conclude che il ricorso non soddisfa le prescrizioni dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, poiché i motivi di ricorso e i fatti su cui si fondano non risultano in alcun modo chiaramente esposti.

Domanda di sospensione dell’esecuzione

Quanto alla richiesta di sospensione dell’operazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva che l’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura impone che la domanda cautelare sia proposta con atto separato. Poiché la ricorrente l’aveva inserita nel ricorso introduttivo, la domanda è stata dichiarata inammissibile.

Richiesta di rinvio della questione alla Commissione

La ricorrente chiedeva anche, in sostanza, che il Tribunale rinviasse la questione alla Commissione affinché decidesse sugli effetti finanziari e sull’ammissibilità delle spese. Il Tribunale qualifica tale domanda come una richiesta volta a ottenere un’ingiunzione nei confronti della Commissione.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ricorda che, nell’ambito di un ricorso per annullamento, il controllo giurisdizionale è limitato alla legalità dell’atto impugnato. Il giudice dell’Unione non può impartire ordini alle istituzioni; spetta invece all’istituzione interessata adottare, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, le misure necessarie per dare esecuzione a un eventuale annullamento. Di conseguenza, anche tale domanda è stata dichiarata inammissibile.

Decisione e spese

Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. In applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura, la parte soccombente è stata condannata alle spese, conformemente alla richiesta della Commissione.

Principio affermato

L’ordinanza conferma che il rispetto degli oneri di specificità del ricorso è un requisito essenziale di ammissibilità: il giudice non può supplire alla carenza di motivazione o di struttura dell’atto introduttivo. Inoltre, una domanda cautelare deve essere formulata con atto separato, e non è possibile, in un ricorso di annullamento, ottenere dal Tribunale una direttiva operativa rivolta alla Commissione.

Come è indicizzato

Materiericorso per annullamentoammissibilità processualefinanziamenti ueprogrammi di telecomunicazionemisure cautelari

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