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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rilevato che l’annullamento in autotutela della comunicazione di ricalcolo da parte di AGEA ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere dalla ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la comunicazione originaria. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva disposto il ricalcolo del prelievo supplementare sul latte relativo alle campagne lattiere dal 1995/1996 al 1998/1999, adottata in asserita ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato i provvedimenti relativi ai medesimi prelievi. Nel corso del giudizio AGEA ha comunicato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis del d.l. 69/2023, convertito nella l. 103/2023, secondo cui i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto devono considerarsi inefficaci, aveva annullato in autotutela la comunicazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023

    tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso devono considerarsi inefficaci

    La disposizione è richiamata come fondamento dell’inefficacia dei provvedimenti di ricalcolo notificati anteriormente alla sua entrata in vigore e dell’annullamento in autotutela adottato da AGEA.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    all’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio ... consegue la cessazione della materia del contendere

    La norma consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina l’atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento del giudizio per la trattazione in udienza di smaltimento; il testo non ne esplicita ulteriori effetti decisori.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa esclude la necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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